Reddito di cittadinanza: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 379 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, la giurisdizione contabile non sussiste. Il beneficio, pur costituendo erogazione di denaro pubblico, ha natura prioritariamente assistenziale e non comporta alcuna gestione di risorse pubbliche da parte del percettore, mancando il vincolo di destinazione e l’obbligo di rendicontazione. Il rapporto di servizio funzionale con l’amministrazione erogatrice, necessario per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, va escluso. La domanda risarcitoria per indebita percezione va proposta davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio una percettrice di reddito di cittadinanza, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 21.399,91 euro, oltre accessori. Secondo l’accusa, la convenuta avrebbe reso dichiarazioni non veritiere nelle istanze presentate tra il 2019 e il 2020, omettendo di indicare alcuni componenti del nucleo familiare e di comunicare l’applicazione di una misura cautelare personale.
La vicenda trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica, sulla base di indagini di polizia giudiziaria. Esperito l’invito a dedurre, la convenuta si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, contestando l’elemento soggettivo del dolo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, prendendo espressamente le distanze dalla decisione della Seconda sezione centrale d’Appello n. 468 del 28.10.2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile in materia. Richiama invece il consolidato orientamento della stessa Sezione, formatosi con numerose pronunce dal 2020 al 2024, che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ragionamento muove dalla nozione di rapporto di servizio elaborata dalla Cassazione. Secondo le Sezioni Unite, tale requisito sussiste quando un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione, con inserimento funzionale nell’iter procedimentale pubblicistico. Richiama sul punto le pronunce Cass. civ., Sez. Un., n. 4511 del 2006, n. 22513 del 2006, n. 13245 del 2019 e n. 12664 del 2023.
La Corte individua tre requisiti necessari e concorrenti: la provenienza pubblica delle risorse; un vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio rileva che la natura pubblicistica del denaro non è sufficiente: occorre anche la compartecipazione del privato a un programma definito dalla pubblica amministrazione.
Il reddito di cittadinanza, pur definito dal legislatore come misura di politica attiva del lavoro, assume una conformazione in via prioritaria di carattere assistenziale. Esso non conferisce al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche, che sono prive di vincolo di destinazione. La finalità di inserimento lavorativo resta un obiettivo esterno di politica legislativa e, comunque, non dipende esclusivamente dalla condotta del percettore. Manca, quindi, il collegamento funzionale per la realizzazione di un pubblico interesse.
Su queste basi la Corte accoglie l’eccezione e declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito.
Nota della Redazione
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