Indebito previdenziale e recupero tardivo oltre l’anno dalla conoscibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 390 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e alla tabella F, trova applicazione la disciplina della revisione dei pagamenti di cui all’art. 9 della legge n. 428/1985 e all’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, con la conseguenza che la liquidazione automatica assume carattere provvisorio per un anno dalle relative lavorazioni. Poiché l’INPS conosce i redditi del pensionato tramite la dichiarazione fiscale resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, il recupero dell’indebito deve intervenire entro un anno dalla conoscibilità del superamento delle soglie reddituali. L’azione di ripetizione attivata oltre tale termine è tardiva: l’indebito è irripetibile e il pensionato ha diritto alla restituzione delle somme già trattenute, senza interessi né rivalutazione, non essendo collegati a un credito legittimamente maturato ma al diritto di ritenzione dell’indebito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta e, dal febbraio 2017, di pensione di reversibilità del coniuge deceduto, riceveva dall’INPS due provvedimenti di recupero: la nota del 04.11.2019, per l’indebito relativo al 2017, e la nota del 23.12.2020, per l’indebito relativo al 2018. L’Istituto contestava l’avvenuta corresponsione di somme eccedenti i limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, per non avere applicato la riduzione del 40% prevista dalla tabella F in luogo di quella del 25%.

Il ricorrente impugnava le pretese restitutorie davanti al giudice del lavoro, che con sentenza dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti. Riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, chiedeva accertarsi l’illegittimità delle trattenute e condannarsi l’INPS alla restituzione delle somme già recuperate.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla legittimità e alla tempestività dei provvedimenti di recupero adottati dall’INPS in applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della tabella F, che prevede la riduzione del trattamento di reversibilità in presenza di redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo.

Il Collegio richiama le Sezioni Riunite n. 4/QM/2008, secondo cui in materia di recupero di ratei erogati per superamento dei limiti reddituali non si applica l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, ma la disciplina della revisione dei pagamenti di cui all’art. 9 della legge n. 428/1985 e all’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Le liquidazioni automatiche hanno carattere provvisorio per un anno dalle relative lavorazioni e, decorso tale termine, cessa la fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti.

La Corte ricostruisce il flusso informativo: l’Agenzia delle Entrate rende disponibile all’INPS la consultazione dei modelli reddituali tramite l’applicativo Siatelv2-PuntoFisco, operativo dal 2008, nell’anno successivo al periodo di imposta e, secondo le informazioni fornite per casi analoghi, nel mese di ottobre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Ne deriva che l’INPS avrebbe dovuto correggere il trattamento entro un anno dall’accessibilità alla dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente. I provvedimenti impugnati, datati 04.11.2019 e 23.12.2020, risultano invece non tempestivi, come già ritenuto dalla Sez. giur. App. n. 61/2022 e dalle Sez. giur. Campania n. 158 e 159/2023. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto all’irripetibilità del credito di euro 35.468,15 e alla restituzione delle somme trattenute, senza interessi né rivalutazione. L’INPS è condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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