Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 387 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale il consegnatario che abbia in gestione beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture dell’amministrazione. In tale ipotesi egli assume la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza, tenuto alla definizione del solo conto amministrativo, e non quella di agente contabile per debito di custodia. L’art. 74 r.d. n. 2440/1923 limita l’obbligo di resa del conto alle gestioni di denaro o di materia, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali ai fini dell’inventario; l’art. 12 d.p.r. n. 254/2002 esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto relativo a beni immobili e a beni mobili senza obbligo di custodia.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Campania è investita del giudizio di conto iscritto al n. 74289 R.G., avente ad oggetto il conto n. 28198 reso da un consegnatario di beni mobili presso il presidio ospedaliero di una azienda sanitaria locale, per l’esercizio finanziario 2022.

Il Magistrato istruttore, con relazione depositata, rappresentava in via principale l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, riguardando la gestione prevalentemente beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture del presidio, quali automezzi, impianti, arredi, attrezzature e macchinari. In subordine, deduceva l’irregolarità del conto per difetto degli elementi essenziali del modello di rendicontazione. L’agente contabile e la Procura regionale aderivano alle richieste del Magistrato istruttore; all’udienza concludeva il solo Pubblico Ministero e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta alla Sezione attiene alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario che gestisca beni immobili e beni mobili già in uso. Il Collegio muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, a mente del quale sono tenuti a rendere il conto gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti dell’inventario.

Il richiamo è al d.p.r. n. 254/2002, che all’art. 6, comma 1 distingue, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione, i consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili. Il successivo art. 12 esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, sicché solo i consegnatari per debito di custodia vi sono tenuti.

La Sezione ricostruisce i tratti distintivi delle due figure. Il debito di custodia presuppone il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, la gestione di cassa o di magazzino, con l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della gestione contabile e il relativo saldo. Il debito di vigilanza, invece, attiene al soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, ovvero gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio: in tale ipotesi l’agente è tenuto alla definizione del conto amministrativo, con l’obbligo di dimostrare consistenza e movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente.

Il Collegio precisa che l’obbligo di custodia sussiste quando i beni, di proprietà dell’ente, non siano stati dati in uso a dipendenti o a terzi, ma si trovino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione. Ricorre invece l’obbligo di vigilanza quando i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante consegna materiale agli utilizzatori. Nei confronti di chi gestisce beni immobili o beni mobili già in uso non si ravvisano pertanto i caratteri tipici dell’obbligo di custodia, atteso che il concetto di debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili e di beni mobili privi di obbligo di custodia.

Applicando tali principi, il conto in esame contiene beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture del presidio, tutti scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino e quindi senza debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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