Termini del rito cartolare emergenziale perentori e appello pensionistico non devolutivo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 146 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cartolare emergenziale introdotto dall’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, il termine per il deposito delle note difensive è perentorio, perché direttamente funzionale alla correttezza del contraddittorio e allo spazio di valutazione del giudice, secondo il modello dell’art. 611 c.p.p. In materia pensionistica l’appello è consentito per i soli vizi di diritto, poiché l’art. 170 c.g.c. qualifica come motivi di fatto, non deducibili in gravame, le questioni sulla dipendenza di infermità da causa di servizio e sulla loro classificazione o aggravamento. Ne deriva un mezzo di impugnazione non devolutivo, che consente al giudice di appello solo un sindacato esterno sulla coerenza logica e sulla motivazione. Le nuove produzioni documentali sono soggette alla preclusione dell’art. 194 c.g.c., salva la prova della non imputabile impossibilità di produrle in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità contratte durante il servizio militare e, di conseguenza, il trattamento di pensione privilegiata militare, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme spettanti.
La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con la sentenza n. 399/2020, aveva respinto il ricorso, sulla base dei concordanti pareri delle Commissioni mediche ospedaliere e della consulenza tecnica d’ufficio. L’appellante ha impugnato la decisione, censurando l’inammissibilità delle note depositate per la trattazione scritta, il mancato rinvio, la mancata comunicazione delle integrazioni peritali e l’errore sul nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi. Il regime transitorio dell’art. 85 del d.l. n. 18/2020, per la giustizia contabile in materia pensionistica, consentiva alle parti di optare per il rito cartolare o per la discussione orale. Una volta scelta la trattazione cartolare, il termine per il deposito delle memorie va inteso come perentorio, perché funzionale a garantire il contraddittorio e lo spazio valutativo del giudice.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 611 c.p.p., modello ispiratore della disciplina emergenziale, secondo cui le memorie depositate oltre i termini “liberi” sono tardive e non utilizzabili, citando Sez. 6 n. 11630 del 2020, Sez. 4 n. 49392 del 2018 e Sez. 1 n. 13597 del 2016. Correttamente, dunque, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la memoria tardiva.
La Corte aggiunge che i motivi sono comunque privi di rilievo, poiché il giudice di prime cure ha risposto alle osservazioni: la relazione integrativa era stata depositata il 3 ottobre e acquisita il 5 ottobre, con un lasso di tempo quasi bimestrale idoneo a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Il terzo motivo è infondato per le stesse ragioni: l’integrazione peritale era tempestivamente trasmessa via PEC ed era nella piena disponibilità delle parti.
Quanto al merito, le censure sono inammissibili. L’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai soli vizi di diritto e qualifica come motivi di fatto le questioni sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio: il gravame è non devolutivo e consente solo un sindacato esterno sulla coerenza logica della motivazione, come confermato da Sez. II App. n. 14/2024 e n. 373/2023.
La sentenza impugnata espone compiutamente l’iter argomentativo ed esclude il nesso eziologico in base alle considerazioni medico-legali delle Commissioni e del CTU. La richiesta di nuova consulenza è inammissibile anche per il principio di immutabilità della controversia e per la preclusione dell’art. 194 c.g.c.: parte della documentazione è anteriore al giudizio di primo grado senza giustificazione, altra è di formazione successiva. L’appello è rigettato e le spese, liquidate in euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c.
Nota della Redazione
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