Conto del consegnatario di partecipazioni societarie (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 18 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di partecipazioni societarie deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente e non solo quelle per cui sia pervenuto il conto dalla società. Il consegnatario di azioni non è mero detentore, ma gestore delle partecipazioni, con disponibilità giuridica delle stesse. Il valore delle partecipazioni va determinato secondo il criterio del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, mentre per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto, rettificato dalle perdite durevoli di valore. La mancata corrispondenza tra modello 16 e modello 22 non rileva sul piano sostanziale, avendo i due moduli contenuto identico, con la sola differenza della bilingualità. Il conto non conforme è dichiarato irregolare senza addebito.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile consegnatario delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2024, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont. Ha segnalato l’uso del modello 16 anziché del modello 22, l’esposizione dei valori al valore nominale invece che al patrimonio netto, e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello della delibera consiliare di revisione periodica.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto. L’agente contabile ha depositato memoria, sostenendo che i dati del modello 16 coincidono con quelli del modello 22 e che nessuna norma impone il criterio patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: il modello da utilizzare e il criterio di valutazione delle partecipazioni. Sul piano sostanziale, il consegnatario di azioni svolge attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle assemblee societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non materiale dei titoli.
Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e le direttive impartite dall’ente.
La Corte conferma l’orientamento della Sezione: il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, senza che rilevi l’intitolazione del modello 22 del d.P.R. n. 194/1996, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione ed esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento, è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli.
Sul modello, il Collegio rileva che l’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, su cui poggiavano i decreti presidenziali che avevano approvato i modelli, è stato abrogato dall’art. 337 l.r. n. 2/2018. Tuttavia, in un’ottica sostanzialistica, i due modelli hanno contenuto identico, differendo solo per la bilingualità del modello 16. In ragione della parificazione linguistica nel territorio di competenza, le amministrazioni possono compilare il modulo nella lingua preferita.
Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza addebito. In assenza di condanna, nulla si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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