Inammissibile giudizio di conto per immobili e mobili in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 401 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso presso gli uffici e i reparti non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La sua posizione integra il debito di vigilanza proprio dell’agente amministrativo, e non il debito di custodia che qualifica l’agente contabile. L’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 limita l’obbligo di conto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, escludendo gli immobili. Gli artt. 6, comma 1, e 12 del d.P.R. n. 254/2002 confermano che solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati al conto giudiziale. Il conto eventualmente reso per tali beni ha natura amministrativa e non giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio.
Il Fatto
Perveniva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di una struttura sanitaria territoriale. Dall’esame del conto emergevano criticità, illustrate nella relazione del magistrato relatore, che chiedeva una pronuncia di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità.
Il relatore osservava che il conto non ricalcava il modello dedicato alla rendicontazione del consegnatario, comprendeva cespiti immobiliari di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso uffici e reparti. In subordine, rilevava il difetto dei requisiti formali minimi previsti dagli artt. 23 del d.P.R. n. 254/2002 e 616 del r.d. n. 827/1924, non essendo idoneo a rappresentare la gestione. La procura aderiva alla proposta. La convenuta eccepiva l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto, trattandosi di immobili e di beni mobili già in uso, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione è chiamata a decidere sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso degli uffici della struttura sanitaria. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che impone il conto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, con esclusione degli immobili e di quelli considerati tali ai fini degli inventari.
Il d.P.R. n. 254/2002 distingue, all’art. 6, comma 1, tra consegnatari che assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e consegnatari che assumono quella di agenti contabili per debito di custodia. Il successivo art. 12 esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia sono quindi obbligati al conto giudiziale.
La Corte precisa i caratteri distintivi delle due posizioni. Il debito di custodia si connota per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; è l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile e il relativo saldo che impone la presentazione del conto, in esito al quale la Corte provvede al discarico o all’addebito. Il debito di vigilanza riguarda invece il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, o che gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.
Ne deriva che l’obbligo di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni — ciò che risulta incompatibile con la gestione di beni immobili — e non ricorre per i beni mobili già messi in uso presso le strutture. Nel caso concreto, il conto contiene l’elenco di terreni e altri immobili di proprietà dell’ente e di beni mobili in uso presso le strutture del distretto sanitario, quali impianti, mobili, arredi, attrezzature e macchine. Tutti i beni acquistati vengono scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino e dunque senza debito di custodia.
Il consegnatario è pertanto qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è conseguentemente inammissibile. L’assunzione di una pronuncia in rito preclude la decisione sulle spese.
Nota della Redazione
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