Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 8 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riassunzione davanti al giudice contabile, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, determinata dall’adempimento della pubblica amministrazione intervenuto dopo l’instaurazione del processo, non preclude la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite. A tale fine si applica il principio della soccombenza virtuale, che impone di verificare l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento tardivo. La declaratoria di cessazione presuppone che non sussista più contestazione sulla spettanza del diritto e sull’avvenuta liquidazione delle somme richieste, mentre resta fermo il diritto del difensore antistatario alla distrazione delle spese per dichiarato anticipo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, la restituzione di somme trattenute dall’INPS sulla pensione ai superstiti a carico della CTPS e accantonate in favore dell’agente della riscossione a seguito di pignoramento. Con sentenza n. 589/2024, pubblicata l’11.09.2024, il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.

Il ricorrente ha quindi riassunto la causa davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata, chiedendo la condanna dell’INPS alla restituzione della somma di euro 7.985,43, o di quella minore risultante in corso di causa, con rivalutazione e interessi. Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto la spettanza della somma e ha comunicato l’avvenuta liquidazione con la rata di pensione di febbraio 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice ha esaminato la tempestività del ricorso in riassunzione ai fini della translatio iudicii. Poiché la sentenza del giudice civile è stata pubblicata l’11.09.2024 e non risulta provata la notifica, il passaggio in giudicato si è perfezionato decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi degli art. 324 e 327 cod. proc. civ. Il deposito del ricorso, avvenuto in data anteriore allo spirare del termine di tre mesi previsto dall’art. 17, secondo comma, c.g.c., è stato pertanto ritenuto tempestivo.

Nel merito il Giudice ha respinto la tesi dell’INPS secondo cui la somma di euro 7.985,43 sarebbe stata richiesta solo con il ricorso introduttivo del giudizio contabile. La domanda era già contenuta nel giudizio davanti al Tribunale, dove il ricorrente aveva proceduto a una consentita rettifica quantitativa, qualificata come emendatio libelli, non incidente sulla causa petendi né sul petitum sostanziale.

Il Giudice ha quindi rilevato che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del vantato diritto e all’avvenuta liquidazione delle somme: ne ha tratto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’adempimento dell’INPS è intervenuto solo nel febbraio 2026, dopo l’instaurazione del giudizio.

Proprio il carattere tardivo dell’adempimento ha fondato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte convenuta, tenuto conto delle attività processuali espletate, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente per dichiarato anticipo. La liquidazione complessiva è stata determinata in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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