Proventi sanzioni codice strada per previdenza polizia locale fuori dal tetto accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 22 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada, destinati dagli enti locali alle misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285/1992, non sono assoggettati al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche dirigenziale, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. La soluzione discende, da un lato, dalla natura previdenziale e non retributiva della spesa e, dall’altro, dalla sostanziale continuità teleologica tra i diversi tetti di spesa succedutisi nel tempo. Rientrano invece nel tetto retributivo le sole risorse con funzione di trattamento accessorio, restando escluse le erogazioni di funzione contributivo-previdenziale o assistenziale.

Il Fatto

Il sindaco di un comune pugliese ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 per sapere se i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall’ente, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. n. 285/1992, destinati alla contribuzione datoriale al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per la polizia municipale, restino o meno soggetti al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Il quesito nasce dal mutamento del quadro vincolistico: al precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e all’art. 1, comma 236, della l. n. 208/2015 è subentrato l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Il comune chiede se, in ragione della qualificazione della spesa come previdenziale e non retributiva, l’utilizzo di tali proventi sia escluso dal tetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa proviene da uno degli enti territoriali tassativamente legittimati e dal sindaco, organo rappresentativo dell’ente ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. L’istanza è stata avanzata direttamente e non tramite il Consiglio delle autonomie locali, organo non ancora operante in regione: ciò non impedisce l’ammissibilità.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito attiene alla contabilità pubblica, investendo da un lato la corretta gestione della spesa per il regime di destinazione dei proventi e, dall’altro, una disposizione di coordinamento della finanza pubblica. Non emergono interferenze con altre funzioni della magistratura contabile o con giudizi pendenti, e il quesito è generale e astratto.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si pone in linea di continuità con l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, limitandosi a spostare dal 2010 al 2016 il parametro temporale del tetto. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMIG, ha riconosciuto la sostanziale continuità teleologica tra i diversi tetti di spesa, confermando le modalità applicative elaborate sotto i precedenti vincoli.

Decisiva è la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG: mentre ai fini della riduzione della spesa ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 rilevano anche gli oneri previdenziali, con riferimento al tetto retributivo è decisivo stabilire se l’emolumento abbia funzione retributiva. Le somme destinate alla previdenza complementare non vengono erogate nella retribuzione e formano un montante convertito in rendita pensionistica; vanno quindi escluse dal calcolo del trattamento economico. Tale approdo è stato confermato dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG.

La Sezione richiama anche la giurisprudenza contabile che ha precisato come non rientrino nel limite le erogazioni prive di finalità retributiva con funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Poiché la spesa in esame è previdenziale e non retributiva, e poiché sussiste continuità teleologica tra i tetti succedutisi, la risposta al quesito è nel senso dell’esclusione dal limite del trattamento accessorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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