Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 400 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di proprietà dell’ente e di beni mobili già in uso presso gli uffici e i reparti non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, sono soggetti all’obbligo di rendiconto gli agenti che abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia, intendendosi per materia i soli beni e valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio, con esclusione degli immobili. Il successivo art. 12 d.P.R. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di custodia, agente contabile obbligato al conto giudiziale, dal consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo tenuto alla sola definizione del conto amministrativo. Il debito di custodia presuppone la gestione di cassa o di magazzino e il maneggio di beni nella materiale disponibilità dell’agente; difetta quando i beni siano già stati consegnati agli utilizzatori per lo svolgimento del servizio. Il conto eventualmente reso per tali cespiti è di natura amministrativa, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

È pervenuto alla Sezione giurisdizionale per la Campania il conto n. 28196 prodotto da un consegnatario di beni mobili di una azienda sanitaria locale, con riferimento a un presidio ospedaliero della provincia di Salerno.

Dall’esame del conto il magistrato relatore ha rilevato diverse criticità, chiedendo una pronuncia di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità. Il conto non ricalcava il modello dedicato alla rendicontazione del consegnatario; comprendeva cespiti immobiliari di proprietà dell’ente; includeva impianti, macchinari, attrezzature, arredi e automezzi già in uso presso uffici e reparti. Il convenuto ha eccepito l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità. All’udienza il pubblico ministero ha aderito alla richiesta di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso presso gli uffici dell’ente.

Il Collegio muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone il rendiconto agli agenti con maneggio di denaro o debito di materia, chiarito nel senso di ricomprendere i soli beni e valori mobiliari iscritti nella parte attiva del conto del patrimonio. Restano esclusi i beni immobili e quelli considerati tali ai fini della compilazione degli inventari.

Il percorso argomentativo si snoda poi attraverso l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che qualifica come consegnatari gli agenti che ricevono in consegna beni mobili, distinguendo gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia, e attraverso il successivo art. 12, che esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile che identifica il debito di custodia nel maneggio di denaro o materie e nella gestione di cassa o di magazzino, valorizzando l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alle scorte operative assegnate agli uffici, con obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente.

Ne deriva che, per il soggetto che gestisce beni immobili o beni mobili già in uso, non si ravvisano i caratteri tipici del debito di custodia: il concetto stesso presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, incompatibile con la gestione immobiliare e con i beni mobili senza obbligo di custodia. Poiché il conto in esame elenca terreni e immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture del distretto sanitario, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo. Il giudizio di conto è pertanto inammissibile, con assenza di pronuncia sulle spese per la natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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