Cessazione della materia del contendere su riliquidazione pensione ex dipendente Polizia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 431 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il ricorrente vi concordi espressamente, essendo nel frattempo venuta meno la contestazione per effetto della riliquidazione del trattamento pensionistico e del pagamento degli arretrati. La declaratoria di cessazione non assorbe il regolamento delle spese: le spese di lite vanno poste a carico esclusivo dell’ente previdenziale quando risulti che l’adempimento è intervenuto solo in corso di causa e che l’ente disponeva già della documentazione necessaria alla riliquidazione. Fra ricorrente e amministrazione che ha trasmesso per tempo il nuovo modello PA04 le spese si compensano integralmente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio per infermità, ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania l’INPS e il Ministero dell’Interno. Egli ha lamentato che, nel calcolo della pensione ordinaria attribuitagli dall’indomani della cessazione, non erano stati considerati gli incrementi stipendiali previsti dal d.P.R. n. 39/2018, riferibili alla qualifica di sovrintendente capo con quattro anni nel grado acquisita in virtù del d.lgs. n. 95/2017. Ha quindi domandato la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Nel corso del giudizio, dopo l’assegnazione di termini istruttori e la costituzione tardiva dei resistenti, è emerso che il Ministero aveva trasmesso all’INPS il nuovo modello PA04 già il 9 luglio 2019. L’INPS ha poi riliquidato la pensione e ha corrisposto gli arretrati, per un ammontare di oltre cinquemila euro lordi, nel febbraio 2024. All’udienza di discussione nessuno è comparso, ma il ricorrente aveva già confermato per iscritto l’avvenuto pagamento e concordato sulla cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha preso atto che il ricorrente ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere. La declaratoria consegue alla sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla riliquidazione della pensione e dal pagamento degli arretrati, e la mancata comparizione all’udienza di discussione non ne impedisce la pronuncia, vertendosi in materia sottratta a contestazione.

Il nucleo della decisione riguarda il regolamento delle spese di lite. La Corte ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale, valutando il comportamento processuale delle parti resistenti e il momento in cui l’adempimento è intervenuto. Il Ministero ha dimostrato, con la nota di deposito del gennaio 2024, di aver trasmesso il modello PA04 alla sede INPS competente il 9 luglio 2019, poco più di un anno dopo il collocamento a riposo del ricorrente. Da ciò deriva che l’inerzia nell’aggiornamento del trattamento pensionistico non è imputabile all’amministrazione.

Le spese tra il ricorrente e il Ministero dell’Interno sono dunque state integralmente compensate. Esse sono invece poste a carico esclusivo dell’INPS, perché l’ente previdenziale ha dato corso alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati solo in corso di causa, pur disponendo già della documentazione necessaria. La condanna dell’ente previdenziale alle spese trova la propria ragione proprio in questa soccombenza di fatto.

Quanto alla determinazione del quantum, la liquidazione tiene conto dell’ammontare degli arretrati corrisposti, oltre cinquemila euro lordi pagati nel febbraio 2024, ed è fissata in 1.500 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA. La Corte ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nel ricorso, accogliendo la relativa richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *