Obbligo di copertura finanziaria e uso distorto degli stanziamenti regionali (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 129 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il precetto di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. impone che ogni legge regionale recante nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte, con quantificazione seria e verificabile ex ante. Il ricorso agli stanziamenti già iscritti in bilancio non integra una valida tecnica di copertura, salvo che la legge riduca contestualmente precedenti autorizzazioni legislative di spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 196/2009. La clausola di invarianza finanziaria non è una formula di stile: presuppone una relazione tecnica che dia conto dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’assenza di effetti sui saldi, secondo il comma 6-bis del medesimo articolo. La sistematica omissione della relazione tecnica determina l’impossibilità di verificare l’attendibilità delle quantificazioni e un rischio strutturale di sottostima degli oneri, con violazione dell’art. 81 Cost. e del principio di equilibrio di bilancio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha esaminato le leggi regionali pubblicate nel 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. L’attività di controllo è di tipo referente: la relazione precede il giudizio di parificazione del rendiconto, rispetto al quale assume funzione di ausilio.
Nel periodo considerato risultano pubblicate quattordici leggi regionali, di cui nove attinenti al ciclo di bilancio, tre al riconoscimento di debiti fuori bilancio e una alla proroga delle graduatorie concorsuali. La Sezione ha acquisito la documentazione tecnico-contabile di corredo e ha redatto schede analitiche per ciascun provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il quadro che emerge è di sistematica assenza della relazione tecnica per tutte le leggi esaminate, sostituita da mere relazioni illustrative o documenti istruttori. Questo integra violazione dell’art. 17, comma 3, legge n. 196/2009 e dell’art. 6, comma 3, L.R. n. 4/2002. Il documento illustrativo non consente di ricostruire le tre fasi del procedimento: qualificazione giuridica dell’onere, quantificazione e individuazione delle risorse di copertura.
La Sezione rileva che la novella dell’art. 29 del regolamento interno del Consiglio regionale, intervenuta nell’ottobre 2023, non ha trovato attuazione nella prassi. La mancata istituzione della Commissione bilancio e l’assenza del parere previsto impediscono quella valutazione tecnico-contabile delle proposte di legge che avrebbe dovuto garantire un iter costituzionalmente orientato.
Quanto alle tecniche di copertura, permane il ricorso agli stanziamenti già presenti in bilancio, con norma finanziaria che si limita a indicare missione, programma e capitolo. Tale modalità non è conforme al dettato costituzionale: è necessaria l’espressa menzione della capienza del capitolo ovvero lo storno da poste eccedenti. Imputare una nuova spesa su poste capienti non garantisce l’automatica riduzione di oneri connessi a leggi precedenti.
Analoga censura riguarda la clausola di neutralità finanziaria, presente nella L.R. n. 6/2024, priva di supporto dimostrativo. Il comma 6-bis dell’art. 17 valorizza il ruolo della relazione tecnica proprio in questi casi, imponendo l’indicazione delle risorse esistenti e delle relative unità gestionali. In assenza di tale dimostrazione si configura un profilo elusivo dell’obbligo di copertura.
Sul fronte dei debiti fuori bilancio, riconosciuti per complessivi euro 681.734,55, la Sezione stigmatizza la mancata attivazione delle procedure amministrative volte ad accertare le responsabilità all’origine dei debiti, nonostante le reiterate richieste istruttorie e i moniti del Collegio dei revisori. Le spese risultano assunte in violazione delle norme giuscontabili e prive di idonea programmazione.
La motivazione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, da ultimo le sentenze n. 82/2023 e n. 165/2023, secondo cui la copertura deve avere un fondamento giuridico effettivo e la quantificazione degli oneri non può ridursi a una dichiarazione formale. La persistenza di tali prassi si traduce in un fattore di pregiudizio per la piena attuazione del principio di equilibrio di bilancio.
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Nota della Redazione
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