Spondilodiscoartrosi e pensione privilegiata: rileva la data dell’istanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 428 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico per il riconoscimento della pensione privilegiata, la valutazione medico-legale della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e della relativa ascrizione tabellare deve essere riferita alla data di presentazione della domanda, non a quella di accertamento successivo. Il subentrato aggravamento clinico della patologia non incide sulle conclusioni riferibili a epoca anteriore, né inficia il giudizio già espresso dal consulente tecnico d’ufficio. La relativa indennità una volta tanto è parametrata alla classifica accertata a quella data, con decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda. La parziale fondatezza della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria, aveva presentato istanza di pensione privilegiata per cinque infermità. Il Ministero della Giustizia aveva negato la dipendenza da causa di servizio per tre di esse e riconosciuto la non ascrivibilità a classifica per una sinusite fronto-etmoidale. Solo per una spondilodiscoartrosi diffusa era stata accertata la dipendenza eziologica, con rimessione al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa per un supplemento peritale.

Con sentenza non definitiva il giudice aveva demandato al CML di valutare esclusivamente la situazione clinica alla data del 15 novembre 2012, quella dell’istanza. La relazione suppletiva aveva ascritto l’artrosi in tabella B, con indennizzabilità in due annualità. Il ricorrente aveva replicato con memoria, richiamando una visita dell’8 marzo 2022 e una TAC del 28 settembre 2021, contestando la discrasia tra le due valutazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorrente non ha mosso doglianze intrinseche alla valutazione operata dal CML con la relazione suppletiva, né alla precedente ordinanza che aveva ancorato quella valutazione alla data del 15 novembre 2012. La questione si concentra dunque sul parametro temporale di riferimento, non sul merito tecnico dell’accertamento.

Il giudice chiarisce che nessuna documentazione è stata prodotta a suffragio di quanto dedotto nella memoria conclusionale. La circostanza secondo cui la spondilodiscoartrosi dovesse essere ascritta in ottava categoria alla data della visita diretta del 15 ottobre 2021 era sostanzialmente incontestata dalle parti; ma quel fondamento clinico non può retroagire a epoca anteriore.

Il passaggio decisivo è che l’aggravamento successivo non inficia minimamente le conclusioni riferibili a poco meno di un decennio prima; semmai le corrobora. La Corte applica così il principio secondo cui la valutazione medico-legale va ancorata alla data della domanda, restando irrilevante il peggioramento clinico intervenuto dopo.

Confermata l’ascrizione in tabella B e l’indennizzabilità in due annualità, i convenuti sono condannati in solido al pagamento dell’indennità, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se eccedente, dal 5 novembre 2012 fino all’effettivo soddisfo.

La parziale fondatezza della domanda, circoscritta a una sola delle cinque patologie e, al suo interno, a una classifica inferiore rispetto a quella invocata, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d’ufficio fra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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