Insussistenza dell’obbligo di resa del conto e rigetto del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 111 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salvo che, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., non si apra la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. Il ricorso del Pubblico Ministero contabile volto alla fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale va rigettato, previa revoca del decreto già emesso, quando non risulti sussistente alcun obbligo di resa del conto in capo al soggetto passivo del giudizio.

Il Fatto

La Procura Regionale contabile adiva il Giudice designato con ricorso per resa di conto, chiedendo la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione del termine per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile e, in ultimo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il Comune interessato trasmetteva la nota con cui l’agente contabile comunicava di aver cessato la gestione della struttura ricettiva già nel dicembre 2014, allegando la ricevuta di cessazione dell’attività rilasciata dal SUAP. Il Pubblico Ministero chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dalla qualificazione del rito applicabile. Il giudizio per resa di conto viene introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. ed è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale dell’art. 142 c.g.c. resta deputata alla sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.

Su questo assetto processuale la Corte richiama espressamente una serie di precedenti di altre Sezioni giurisdizionali regionali: Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016. Il percorso argomentativo conferma, dunque, che il provvedimento monocratico chiude il giudizio con pronuncia definitiva.

Nel merito, dagli atti emerge che in capo al soggetto passivo del giudizio non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale in questione, essendo la gestione della struttura ricettiva cessata già nel dicembre 2014, come attestato dalla ricevuta rilasciata dal SUAP.

Ne deriva il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero contabile, con revoca del decreto precedentemente emesso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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