Responsabilità contabile del tesoriere per pagamenti indebiti di enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 430 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere di un ente locale, in quanto agente contabile, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti in ordine al danno erariale cagionato dall’esecuzione di mandati di pagamento indebiti, rilevando a tal fine la relazione funzionale con l’amministrazione e non la natura dell’atto di investitura. Del danno risponde a titolo di dolo anche l’istituto di credito concessionario del servizio di tesoreria, per il principio di immedesimazione organica tra i propri dipendenti e l’organizzazione aziendale, allorché l’erogazione sia avvenuta in violazione degli obblighi di servizio e con modalità volte a eludere i controlli. La costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale non preclude l’autonoma azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile, stante la diversità di oggetto e di funzione dei due giudizi. In ipotesi di danno erariale da fatto penalmente rilevante, il termine di prescrizione decorre dalla richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio tre dipendenti di una Provincia — un istruttore direttivo contabile, un dirigente e un funzionario coordinatore — nonché l’istituto di credito concessionario del servizio di tesoreria, per il danno erariale di oltre sei milioni di euro asseritamente cagionato all’ente mediante l’emissione di trentasei mandati di pagamento per crediti inesistenti, riferiti a lavori pubblici mai eseguiti o già saldati.

La vicenda costituisce lo sviluppo di un precedente procedimento penale, già definito in sede contabile con condanna. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’improponibilità per ne bis in idem e la prescrizione, contestando nel merito l’imputabilità delle condotte e la connotazione dolosa delle stesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale con l’amministrazione, non necessariamente un rapporto di impiego, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche. La funzione di tesoriere instaura il rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, come confermato dalle Sezioni Unite n. 26499 del 2020 e n. 5756 del 2012.

Quanto al ne bis in idem, la Corte ha rilevato la diversità di oggetto e funzione tra il giudizio civile esercitato in sede penale, con finalità riparatoria e compensativa a tutela dell’interesse particolare dell’amministrazione, e quello promosso dal Procuratore contabile, volto all’accertamento dell’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio e alla tutela dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione.

Sulla prescrizione, il Collegio ha ribadito che, in ipotesi di danno da fatto penalmente rilevante, il dies a quo coincide con l’esercizio dell’azione penale, momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione al Procuratore contabile ai sensi dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen. e diviene possibile la conoscenza legale della fattispecie dannosa. Poiché la richiesta di rinvio a giudizio è intervenuta nel luglio 2017 e l’invito a dedurre è stato notificato nel marzo 2022, il termine non era decorso.

Nel merito, la Corte ha accertato il danno patrimoniale e la connotazione dolosa delle condotte di ciascun convenuto, desunta dai connotati materiali e finalistici delle stesse e dalla piena consapevolezza del carattere indebito degli esborsi. Le anomalie procedurali — fascicoli privi di documentazione, determine assenti, fonti finanziarie risalenti — e le modalità di sottoscrizione dei mandati hanno confermato l’illecito. La responsabilità dell’istituto tesoriere è stata affermata in via solidale per l’intero importo, in forza dell’immedesimazione organica tra i cassieri e l’organizzazione aziendale, ritenuta consapevole della natura illecita dei pagamenti eseguiti in contanti con accorgimenti elusivi.

La Corte ha quindi accolto la domanda in via principale, condannando i convenuti al pagamento della somma complessiva, con rivalutazione monetaria e interessi legali, e ponendo le spese di giudizio a carico dei soccombenti in via solidale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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