Assenteismo fraudolento: la falsità del certificato non basta senza prova del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 104 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assenteismo fraudolento, la responsabilità erariale prevista dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 presuppone la prova che la malattia attestata fosse in realtà insussistente e che il dipendente fosse pienamente in condizioni di adempiere al proprio obbligo di servizio. La sola falsità, materiale o ideologica, del certificato medico, o la sua mera irregolarità formale, non è sufficiente a configurare il danno erariale quando manchi la dimostrazione dell’insussistenza dello stato di malattia. Diversamente, la responsabilità contabile trasmoda in una responsabilità di carattere meramente formale, originata dalla violazione di regole procedurali e priva del nocumento alla finanza pubblica che ne costituisce il fondamento. Il giudice contabile, nell’accertare il danno, non è vincolato all’esito del giudizio penale, ma valuta autonomamente il materiale probatorio, anche alla luce delle risultanze dibattimentali.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio un Luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio presso una Compagnia del Veneto, chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi euro 29.466,92. La pretesa si articolava in un danno patrimoniale di euro 9.466,92, pari alla retribuzione corrisposta in periodi di assenza, e in un danno all’immagine quantificato equitativamente in euro 20.000,00.
Secondo l’impostazione accusatoria, il convenuto si era sottratto arbitrariamente dal servizio per 87 giorni, in modo discontinuo, tra il maggio e l’agosto 2018, sulla scorta di quattro certificati medici falsi, rilasciati da un medico compiacente mediante l’uso del timbro e dei formulari di altro sanitario. Il convenuto eccepiva in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa del giudicato penale, producendo il dispositivo di una sentenza assolutoria, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, invocando in subordine il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. L’art. 106, comma 1, del C.G.C. consente la sospensione nei soli casi di pregiudizialità giuridica, non ravvisabile nel rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità contabile, che restano autonomi; il richiamo è alla giurisprudenza contabile, tra cui pronunce della stessa Sezione e delle Sezioni Centrali d’Appello.
Nel merito la domanda è rigettata per difetto di prova del danno. La contestazione si fonda sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che impone al lavoratore di risarcire il danno patrimoniale e il danno d’immagine. Poiché la responsabilità erariale è per definizione fondata sul danno, la norma va letta nel senso che solo il falso ideologico, cioè l’attestazione di una malattia in realtà insussistente, può determinare il danno: soltanto in quel caso si verifica il pagamento indebito in favore di chi non ha prestato servizio pur essendo in condizioni di adempiere.
La Corte esamina poi le risultanze penali. La sentenza di condanna del medico, pronunciata con rito abbreviato, non esclude l’effettiva sussistenza dello stato di malattia del convenuto e si limita a considerare profili formali, come l’uso dei timbri, giungendo alla conclusione dell’insussistenza della malattia solo per via deduttiva, sull’assunto dello svolgimento di attività lavorativa presso lo studio medico. Tale circostanza è invece esclusa nel procedimento a carico del convenuto, alla luce di un quadro probatorio più approfondito: la presenza presso lo studio risultava saltuaria e limitata nel tempo.
La sentenza assolutoria ha riconosciuto lo stato di infermità, pur rilevando la grave approssimazione nella gestione delle modalità di attestazione. La mancata apposizione del timbro da parte del medico non è addebitabile al convenuto, non emergendo alcuna sua partecipazione all’irregolarità certificativa. Dirimente è inoltre la circostanza, mai contestata, che il convenuto abbia effettivamente sofferto della patologia dichiarata, con due interventi chirurgici e una condizione degenerativa confermata dalla documentazione medica e dalle deposizioni testimoniali.
La violazione contestata rileva dunque solo sotto il profilo formale della incongruità della documentazione sanitaria, senza determinare un danno effettivo per la mancata prestazione lavorativa. Il convenuto è assolto dagli addebiti, con liquidazione delle spese legali a carico dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del C.G.C..
Nota della Redazione
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