Cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 432 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente, inserendo il periodo contestato nella posizione contributiva, riliquidando il trattamento e corrispondendo gli arretrati, e il ricorrente non abbia formulato alcuna obiezione sull’effettivo ricalcolo e sull’effettivo pagamento. L’assenza di contestazioni sulla duplice finalità perseguita dimostra il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza sostanziale e possono essere poste a carico dell’ente che non abbia replicato all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da altro convenuto.

Il Fatto

Una docente scolastica, collocata in quiescenza dal 1° settembre 2021, ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania. Ha lamentato che nel calcolo della pensione ordinaria non era stato computato il periodo dal 1° settembre 1989 al 31 agosto 1991, durante il quale, dopo l’immissione in ruolo, aveva proseguito un dottorato di ricerca iniziato nel 1987 e concluso il 31 ottobre 1990. Ha quindi domandato il computo di quel biennio, invocando la legge n. 476/1984 e rilevando che del medesimo periodo le era già stato riconosciuto l’arco temporale fino al 31 agosto 1988.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l’istanza era stata presentata esclusivamente all’INPS. Quest’ultimo, costituitosi in un secondo momento, ha evidenziato di aver inserito il biennio contestato nella posizione contributiva, con riliquidazione della pensione e pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto la sorte del giudizio alla luce del comportamento processuale delle parti. Ha rilevato che la ricorrente, in vista del pagamento degli arretrati, aveva presentato istanza di rinvio il 9 luglio 2023, esplicitando una duplice finalità: verificare l’effettivo ricalcolo della pensione e l’effettivo pagamento dei conseguenti arretrati.

Il giudice ha poi osservato che nessuna obiezione è stata formulata dalla ricorrente su quei due profili. Tale assenza dimostra nitidamente come sia venuto meno l’interesse alla pronuncia. Il riconoscimento in via amministrativa della pretesa, con inserimento del periodo e corresponsione degli arretrati, ha così determinato la cessazione della materia del contendere.

Sul regolamento delle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale. Le spese sono state integralmente compensate tra la ricorrente e il Ministero, mentre sono state poste a carico esclusivamente dell’INPS. Determinante, nella valutazione, è stata la circostanza che l’ente previdenziale nulla ha replicato a detrimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero e della correlativa tesi secondo cui competeva esclusivamente all’INPS vagliare l’istanza di computo o riscatto.

Quanto alla liquidazione, la Corte ha tenuto conto dell’ammontare di circa tremila euro lordi che l’INPS ha documentato di aver messo in pagamento a titolo di arretrati. Ha quindi liquidato le spese in 1.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA.

Il collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo, e ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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