Buona fede e termine annuale nel recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 464 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero dell’indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti reddituali al cumulo, l’art. 13, commi 1 e 2, legge n. 412/1991 impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo, indipendentemente dallo stato soggettivo del percettore e dalla tipologia di errore dell’Ente. Decorso inutilmente tale termine annuale, il legittimo affidamento del percettore in buona fede assume rilievo ostativo alla ripetizione. Il termine decorre dal momento in cui l’Ente è posto in condizione di avviare l’attività di controllo, coincidente con la conclusione dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha adito la Corte dei conti per contestare tre provvedimenti INPS di recupero di somme asseritamente non dovute, per superamento dei limiti di cumulo con altri redditi nei periodi 2017, 2018 e 2019, rispettivamente di euro 5.883,28, euro 4.000,16 e euro 3.790,49.
Il ricorrente ha eccepito di aver percepito le somme in buona fede, invocando l’irripetibilità dell’indebito ai sensi dell’art. 13 legge n. 412/1991. L’INPS, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la piena ripetibilità degli importi e l’insussistenza di uno stato di buona fede e di legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice Unico ha precisato che il ricorso non è finalizzato all’annullamento dei provvedimenti impugnati. La giurisdizione contabile ha natura dichiarativa e tende all’accertamento del diritto alla pensione e alla sua esatta determinazione, includendo le conseguenze in termini di recupero. Gli atti gravati vanno quindi scrutinati quali meri presupposti processuali, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 13, commi 1 e 2, legge n. 412/1991, che impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero, entro l’anno successivo, di quanto pagato in eccesso e non dovuto, indipendentemente dallo stato soggettivo dell’accipiens e dalla tipologia di errore dell’Ente. Superato il termine annuale, la sussistenza di un legittimo affidamento in favore del percettore assume rilievo ostativo alla ripetizione.
Il termine decorre dal momento in cui l’Ente è in grado di avviare l’attività di controllo, ossia dalla conclusione dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’accipiens. Sul primo indebito, il recupero avviato il 19.11.2019 è risultato tempestivo: indebito 2017, dichiarazione redditi 2018, scadenza dell’azione al 31.12.2019. Sul terzo indebito, l’azione del 25.11.2021 è parimenti tempestiva, con scadenza al 31.12.2021.
Quanto al secondo indebito, l’azione iniziata il 7.1.2021 è risultata tardiva, dovendo essere esperita entro il 31.12.2020. A tale preclusione si è aggiunto il legittimo affidamento del ricorrente, che in buona fede ha sempre correttamente dichiarato i propri redditi senza indurre in errore l’INPS, in conformità a quanto stabilito dalle SS.RR. n. 4/2008. L’Ente, attraverso le annuali dichiarazioni, era in condizione di verificare ex officio, mediante accesso telematico, il superamento dei limiti reddituali.
La Corte ha quindi riconosciuto la ripetibilità del primo e del terzo indebito e dichiarato l’irripetibilità del secondo, con obbligo di restituzione a carico dell’Ente di quanto eventualmente trattenuto, incrementato di interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Le spese di lite sono state compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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