Incompetenza regionale e dolo eventuale nella fornitura delle smart card vaccinali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 600 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione di una Regione di dotare i cittadini di uno strumento di certificazione dell’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, destinato a consentire facilitazioni nell’accesso a servizi e nella circolazione, integra una misura di profilassi riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., non potendo le Regioni introdurre politiche autonome sulla pandemia. L’adozione di tale iniziativa al di fuori del perimetro dei compiti del soggetto attuatore, tramite ricorso strumentale ai poteri emergenziali e alla centrale di committenza regionale, elude l’ordinario processo decisionale e di spesa e non è scriminata dalle competenze generali regionali. Ai fini della responsabilità amministrativa per le condotte commissive, l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 e l’art. 122, comma 8, del d.l. n. 18/2020 esigono la prova della volontà dell’evento dannoso, che non può desumersi dalla sola illegittimità dell’atto. Il dolo eventuale è invece configurabile per la condotta omissiva del soggetto attuatore che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 52/2021, non si attivi per far cessare la fornitura divenuta inutile, accettando il rischio del danno.

Il Fatto

La Procura regionale citava in giudizio il Presidente della Regione Campania, quale soggetto attuatore, e i componenti dell’Unità di crisi regionale, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di oltre tre milioni di euro, oltre IVA, per aver promosso e dato esecuzione all’acquisto e alla distribuzione di smart card di certificazione vaccinale anti COVID-19.

L’addebito muoveva dalla nota con cui l’Unità di crisi aveva chiesto alla centrale di committenza regionale di attivare una procedura d’urgenza per la fornitura, per poi perfezionare un accordo quadro e darvi esecuzione anche dopo l’introduzione del certificato verde nazionale. Secondo l’accusa, la Regione avrebbe sconfinato in materie di competenza statale, dando luogo a una spesa ingente per beni privi di utilità. I convenuti eccepivano la natura meramente consultiva dell’organo, la multifunzionalità dello strumento e l’insindacabilità delle scelte discrezionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce preliminarmente la catena di comando emergenziale, rilevando che i provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile attribuivano all’Unità di crisi solo compiti di supporto tecnico e di raccordo, mentre l’acquisizione di beni spettava alla centrale di committenza su disposizione del soggetto attuatore. Nessuna norma attribuiva all’organo collegiale poteri di amministrazione attiva in materia di forniture.

Nel merito, la Corte osserva che il piano vaccinale regionale prevedeva il rilascio della certificazione tramite il sistema informativo regionale, collegato all’anagrafe nazionale e incentrato sul sistema della tessera sanitaria, senza alcun supporto fisico distinto. Lo strumento contestato, per come descritto negli atti, era invece destinato a essere esibito come attestato di vaccinazione, con funzione sostitutiva e di facilitazione della circolazione: una misura di profilassi, come tale riservata allo Stato in forza dell’art. 117 Cost. e dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2021.

La Corte esclude che l’iniziativa potesse rientrare nei compiti del soggetto attuatore, il quale si sarebbe dovuto attenere alle direttive emergenziali: il ricorso strumentale a quei poteri consentì di eludere l’ordinario processo decisionale ripartito tra Giunta e settori amministrativi, con la conseguenza di non poter invocare le competenze regionali generali. Il carattere multiservizi e le ulteriori funzionalità prospettate dalle difese sono giudicati mere declaratorie di intenti, prive all’epoca di supporto tecnico e regolamentare.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione rileva che, nella fase commissiva di avvio della procedura, non è provato il dolo eventuale: la sola illegittimità degli atti, in un contesto di inedita incertezza pandemica, non dimostra la volontà dell’evento dannoso. Il discorso muta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 52/2021: dal giugno 2021 l’inutilità dello strumento era di inconfutabile evidenza, sicché la mancata attivazione per far cessare la fornitura integra, in capo al solo soggetto attuatore, l’omissione dolosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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