Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia al ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 102 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., con compensazione delle spese ove le parti ne facciano richiesta congiunta o la definizione sopravvenga per satisfazione stragiudiziale della pretesa. La rinuncia, comunicata dopo che l’amministrazione ha provveduto sulla domanda, produce l’effetto estintivo senza necessità di accettazione da parte del resistente quando la pretesa sia già soddisfatta in via amministrativa. La declaratoria di estinzione non presuppone l’accertamento del merito della pretesa pensionistica, restando il giudizio definito sul piano puramente processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare, ha agito nei confronti dell’INPS contestando l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché dell’aliquota più favorevole del 2,44% annuo sulla quota retributiva di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare. Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite giurisprudenza contabile e concluso per la riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, interessi anche anatocistici e rivalutazione monetaria. Con successiva memoria il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, avendo l’INPS provveduto sulla domanda, rilevando di non procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha esaminato la posizione processuale alla luce della documentazione in atti e della rinuncia depositata dal ricorrente. Il thema decidendum non ha riguardato il merito della pretesa pensionistica, ma esclusivamente l’effetto della rinuncia sul processo già pendente.

Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’INPS ha provveduto sulla domanda del ricorrente, così satisfacendo in via amministrativa la pretesa azionata. Il ricorrente ha quindi depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di non procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

Alla luce di tale sopravvenienza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., con nulla per le spese. Il percorso argomentativo si fonda sulla valutazione congiunta della rinuncia e della definizione amministrativa della pretesa, che ha reso non più attuale la necessità della pronuncia di merito.

La decisione è stata resa in composizione monocratica, all’esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2024, con lettura del dispositivo. Il giudizio era stato riassegnato con decreto del 23 febbraio 2023. La sentenza è stata pubblicata mediante deposito in Segreteria il 1° marzo 2024, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza medesima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *