Obbligo di resa del conto giudiziale e distinzione tra custodia e vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 471 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e già assegnati all’ufficio destinatario è titolare di un mero debito di vigilanza e, come agente amministrativo, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. L’obbligo di resa del conto grava esclusivamente sui consegnatari per debito di custodia, che presuppone il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino. Non integrano debito di custodia la gestione di beni immobili, nemmeno ai fini inventariali, né quella dei volumi e delle riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, considerati immobili agli effetti dell’inventario. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio di conto per difetto dell’obbligo di resa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un consegnatario dei beni mobili inventariati di un Dipartimento universitario, per il periodo dall’1 gennaio al 31 ottobre 2022, durante il quale ha rivestito l’incarico di direttore. Con la relazione di irregolarità, il magistrato relatore aveva prospettato l’improcedibilità del conto, sul rilievo che i beni erano già immessi in uso presso gli uffici e che la gestione era meramente inventariale.

La Procura ha aderito a tale impostazione, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità o l’inammissibilità e, in subordine, l’irregolarità del conto. L’agente contabile, costituitosi, ha concordato sull’insussistenza dell’obbligo di resa per i beni mobili oggetto del solo obbligo di vigilanza e ha prodotto copia del passaggio di consegna, richiamando la disciplina regolamentare di ateneo. La questione centrale diventa, dunque, la qualificazione della posizione del consegnatario.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che impone la resa del conto agli agenti che abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di materia”. Per “materia” si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti dell’inventario.

Da questa premessa la Corte ricava la distinzione decisiva: i consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e ne sono esclusi. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza, invece, riguarda chi sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o gestisce scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.

Applicando tali criteri, la Corte esclude l’obbligo di resa per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario, perché immessi in uso. Esclude altresì l’obbligo per la gestione di beni immobili: il concetto di debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni, incompatibili con la gestione immobiliare, cosicché l’eventuale conto è di natura amministrativa e non giudiziale.

Identica conclusione vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento. Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924), sono considerati immobili, agli effetti dell’inventario, anche le biblioteche con le raccolte che vi sono contenute.

Ne consegue che, limitatamente ai beni inseriti nel conto, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con la conseguente inammissibilità del giudizio. Resta assorbito il rilievo sull’assenza di prova di un regolare passaggio di gestione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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