Estinzione del giudizio contabile per mancata istanza di fissazione dell’udienza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 16 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia di responsabilità contabile, la mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui agli artt. 181 e 190 c.g.c., protratta per oltre un anno dal compimento dell’ultimo atto di procedura, determina l’estinzione del processo per abbandono, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.g.c.. L’estinzione non richiede una espressa dichiarazione di rinuncia, desumendosi dall’inerzia oggettiva della parte interessata alla definizione del giudizio. La declaratoria di estinzione produce l’effetto di rendere definitivamente accertata, con valore di giudicato, la responsabilità già affermata nella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 111, comma 6, c.g.c..

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato l’appellante al risarcimento del danno erariale, quantificato in misura parziale rispetto alla domanda attorea, per indebito rimborso di spese di missione e di polizze assicurative non dovute, in favore di un ente provinciale.

L’appellante ha proposto atto di appello ritualmente notificato, con cui ha reiterato le difese già disattese dal giudice di primo grado. All’impugnazione non ha però fatto seguito la prescritta istanza di fissazione dell’udienza di discussione. Trascorso il tempo previsto, la Procura Generale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per abbandono.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie in rito l’istanza formulata dalla Procura Generale, ritenendola fondata. Il dato rilevante è di ordine essenzialmente documentale: l’ultimo atto di procedura compiuto prima della richiesta è stata l’assegnazione della causa alla Sezione giudicante, disposta con decreto del 21.3.2019.

Né nel corpo dell’atto di impugnazione, né successivamente alla sua notifica, la parte interessata ha mai presentato la domanda di fissazione dell’udienza prevista dagli artt. 181 e 190 c.g.c.. La Corte rileva che l’inerzia processuale è ascrivibile alla parte che avrebbe avuto interesse alla definizione del giudizio, e non a una mera omissione di carattere organizzativo.

Sul piano normativo, la decisione applica l’art. 111, comma 3, c.g.c., che collega l’estinzione per abbandono al decorso di oltre un anno dal compimento di qualsiasi atto di procedura e, comunque, dell’istanza di fissazione dell’udienza. La ratio è quella di evitare che la stasi processuale si protragga indefinitamente, e la fattispecie si realizza in via oggettiva, senza necessità di una manifestazione espressa di volontà abdicativa.

La pronuncia produce poi un effetto sostanziale di rilievo. Ai sensi dell’art. 111, comma 6, c.g.c., l’estinzione rende definitivamente accertata, con valore di giudicato, la responsabilità dell’appellante nei limiti indicati dalla sentenza impugnata. L’inerzia non determina dunque alcun vantaggio per il presunto responsabile, ma consolida la condanna già irrogata.

Quanto alle spese, la Corte non dà luogo a pronuncia, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, c.g.c., anche in considerazione della natura di parte solo formale del P.M., statuizione ribadita nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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