Indebito pensionistico ai superstiti e prescrizione dal venir meno dei requisiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 53 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico, il termine di prescrizione del credito dell’ente erogante decorre soltanto dal momento in cui il pensionato abbia comprovatamente adempiuto all’onere di comunicare la cessazione delle condizioni che avevano dato luogo all’attribuzione della pensione, ai sensi del quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, a nulla rilevando l’eventuale conoscenza acquisita aliunde dall’ente. Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti viene in rilievo il rapporto pensionistico e la fondatezza della pretesa sostanziale, non lo specifico provvedimento da cui la pretesa promani, con conseguente irrilevanza dei vizi formali dell’ordinanza ingiunzione. La sanatoria di cui al secondo comma dell’art. 52 della legge n. 88/1989, richiamata dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 13 della legge n. 412/1991, opera esclusivamente per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive o integrative, restando estranea alle pensioni ad esse diverse.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza ingiunzione notificata dall’INPS a una pensionata, con la quale l’ente ha chiesto la restituzione di ratei pensionistici percepiti tra il 1° novembre 2000 e il 31 luglio 2001, dopo il completamento degli studi universitari, per un importo complessivo di 9.266,39 euro.

Il giudizio, originariamente incardinato dinanzi al tribunale di Napoli, è stato riproposto davanti alla Corte dei conti dopo che il giudice ordinario, con sentenza, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte. La ricorrente ha ribadito l’eccezione di prescrizione del credito, ha contestato la carenza dei requisiti formali del provvedimento e ha invocato la sanatoria prevista dall’art. 13 della legge n. 412/1991. L’INPS, costituendosi, ha qualificato come indebito oggettivo quanto percepito, per non avere la pensionata comunicato l’avvenuto completamento degli studi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una constatazione processuale: le allegazioni sostanziali delle parti sono minimali, avendo la ricorrente versato in atti soltanto l’ordinanza impugnata e nulla avendo prodotto l’ente. Su tale base il giudice esclude che possa revocarsi in dubbio la giurisdizione, ormai incontestabile, poiché un eventuale regolamento avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine del comma 3 dell’art. 59 della legge n. 69/2009.

Quanto all’incompetenza territoriale, il Collegio richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 5/2002, secondo cui essa non è rilevabile d’ufficio. Nel merito, il riferimento a un corso legale di studi universitari dimostra che l’indebito concerne una pensione ai superstiti, erogabile non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ai sensi del secondo comma dell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973. La pensionata non ha contestato né di avere completato gli studi, né di avere percepito i ratei nel periodo considerato.

Il fulcro della decisione è però altrove. Il quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973 addossa al titolare di pensione di reversibilità l’onere di comunicare all’ente erogante la cessazione delle condizioni che avevano dato luogo all’attribuzione del trattamento. La giurisprudenza della Corte, richiamata con la Seconda sezione centrale d’appello n. 349/2021, ha chiarito che qualsiasi termine di prescrizione può iniziare a decorrere soltanto dal momento in cui quell’onere sia stato comprovatamente adempiuto, a nulla rilevando la conoscenza acquisita aliunde dall’ente.

Infine la Corte dichiara infondata la doglianza sui requisiti formali del provvedimento: dinanzi alla giurisdizione contabile rileva il rapporto pensionistico e la fondatezza della pretesa sostanziale, non l’atto da cui essa promana. Quanto alla sanatoria invocata, l’art. 52 della legge n. 88/1989 riguarda esclusivamente le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive o integrative, cioè trattamenti diversi da quello per cui è lite. Il rigetto della domanda comporta la conferma della legittimità dell’ordinanza ingiunzione, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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