Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile: sussiste il rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 158 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, costituisce strumento di politica attiva del lavoro e non misura esclusivamente o prevalentemente assistenziale. La sua indebita percezione, conseguente alla violazione delle condizionalità e degli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali, integra il rapporto di servizio tra percettore e amministrazione erogante e radica la giurisdizione contabile. A tal fine non rilevano né il trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato, né la previsione di obblighi di rendicontazione finale delle somme ricevute, essendo decisivo il mancato perseguimento degli scopi di interesse pubblico cui la contribuzione è preordinata.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda del Procuratore regionale, volta a ottenere la condanna del percettore al pagamento di una somma di denaro per il danno erariale conseguente alla percezione indebita del reddito di cittadinanza. Secondo l’accusa contabile, l’interessato aveva presentato istanza nel 2019 e nel 2020 ottenendo il beneficio, senza comunicare le variazioni del patrimonio mobiliare sopraggiunte per vincite online, in violazione del d.l. n. 4/2019.

Il primo giudice aveva ritenuto che la misura avesse natura solidaristico-assistenziale, escludendo il rapporto di servizio e la giurisdizione contabile. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale, invocando il diverso orientamento già espresso dalla Sezione d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e afferma la giurisdizione della Corte dei conti. Muove dalla qualificazione della misura: il reddito di cittadinanza, pur presentando tratti propri del contrasto alla povertà, persegue principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, come attestato dalle numerose condizionalità che lo connotano, dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dal sistema di decadenze e revoche.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente escluso la natura meramente assistenziale della provvidenza, valorizzando il percorso formativo e di inclusione e i precisi obblighi gravanti sul beneficiario. Su tale linea si collocano anche le precedenti decisioni della stessa Sezione in materia di indebita percezione del reddito.

Quanto al rapporto di servizio, il Collegio ne afferma la configurabilità in senso lato: esso prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato e dalla previsione di obblighi di rendicontazione finale delle somme ricevute. Decisivo è invece il vincolo di destinazione delle risorse al perseguimento della finalità pubblica: il percettore non è mero destinatario di provvidenze, ma soggetto che, presentando domanda, si inserisce nel programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro e assume il correlato fascio di obblighi e vincoli.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sulle Sezioni Unite, secondo cui il rapporto di servizio si realizza ogni volta che il privato concorra alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento, con conseguente danno da sviamento delle somme. Irrilevante resta l’esenzione fiscale prevista dalla norma, che non muta la natura della misura.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello, la declaratoria di giurisdizione contabile e il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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