Pensione privilegiata militare e rifiuto dell’intervento chirurgico emendativo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 54 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, la classificazione dell’infermità dipendente da causa di servizio deve essere valutata con riferimento allo stato attuale della patologia, senza che possa attribuirsi rilievo alla sua emendabilità chirurgica. Il rifiuto del danneggiato di sottoporsi a un intervento chirurgico non può precludere il riconoscimento del trattamento pensionistico, perché non può richiedersi al danneggiato di affrontare un’operazione di esito incerto al solo fine di ridurre i postumi permanenti. Ne consegue il diritto alla pensione privilegiata in ottava categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’istanza, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati.

Il Fatto

Il ricorrente, durante il servizio militare di leva, aveva subìto una lussazione alla spalla sinistra. Per quella infermità gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e, nel corso degli anni, erano state erogate un’indennità una tantum in tabella B e una successiva annualità. Nel 2015 il Ministero della Difesa gli aveva negato un ulteriore aggravamento della patologia e, con esso, la pensione privilegiata.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’attribuzione della pensione privilegiata, almeno in ottava categoria, con decorrenza dall’istanza inviata al Ministero il 17 marzo 2015, in relazione all’aggravamento del quadro patologico e alle infermità ritenute interdipendenti. Il Ministero si è costituito sostenendo di essersi attenuto alle valutazioni della Commissione medico ospedaliera e reputando inammissibili le doglianze concernenti un aggravamento posteriore o patologie non esplicitamente lamentate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che il pregresso riconoscimento dell’indennità una tantum rende indubbia la dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla spalla sinistra, qualificata nel decreto ministeriale come esiti di lussazione recidivante con lesione di tipo Hill-Sachs e note di tendinite sottoscapolare. Il thema decidendum resta pertanto circoscritto alla classifica di quella patologia, poiché il ricorrente non ha allegato né dimostrato l’esistenza di patologie interdipendenti rispetto a quella originaria.

La consulenza tecnica d’ufficio ha sottolineato la cronica instabilità dell’articolazione. Il consulente ha tuttavia espresso l’avviso che la patologia sia completamente emendabile chirurgicamente, confermando così l’ascrizione in tabella B. A tale considerazione la Corte ha negato rilevanza.

Il giudice ha richiamato il principio secondo cui non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi a un intervento chirurgico, tra l’altro di esito incerto, al fine di ridurre i postumi permanenti per limitare il risarcimento del danno (Cass. n. 15231/2007). Il principio è stato mutuato in materia pensionistica, fintantoché la patologia non venga effettivamente emendata in via chirurgica.

Ne è derivata la qualificazione dell’infermità in ottava categoria alla data del 20 marzo 2015, in cui è pervenuta al Ministero l’istanza di pensione privilegiata, con conseguente diritto dal primo giorno del mese successivo. Ai ratei dovuti dal 1° aprile 2015 la Corte ha addizionato gli interessi legali o, se eccedente, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo.

La soccombenza del Ministero ha comportato la condanna alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, nonché alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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