Giudizio di conto: inammissibile la parte sui beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 52 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il debito di custodia postula la gestione di cassa o di magazzino, con presa in carico e scarico dei beni. Nei confronti del soggetto che gestisce beni immobili non si ravvisano i caratteri tipici di tale obbligo, con conseguente inammissibilità del conto in parte qua. I soli consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di vigilanza. Il conto dei beni mobili deve dare rappresentazione concreta e coerente dell’operato del contabile: in mancanza del valore iniziale e finale, la verifica giudiziale risulta impedita e il conto è irregolare.
Il Fatto
Il conto giudiziale n. 11515, relativo alla gestione per l’anno 2018, era stato depositato dal consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune. Con relazione del 22 giugno 2023 il Magistrato relatore per i conti giudiziali aveva prospettato questioni incidenti sull’ammissibilità e sull’esame del conto, chiedendone l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c.
Il Comune, costituitosi, aveva condiviso i rilievi sull’inammissibilità dell’obbligo di resa del conto per i beni immobili e, quanto ai mobili, aveva chiesto di epurare il conto dei beni già destinati in uso alle singole articolazioni dell’Ente, con concessione di un termine per un nuovo conto. Il Procuratore regionale aveva concluso per la declaratoria di inammissibilità. All’udienza del 5 ottobre 2023 il giudizio veniva discusso e ritenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario della gestione dei beni immobili. Ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934, la Corte giudica sui conti degli agenti incaricati di conservare e maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie. L’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923 individua il presupposto del maneggio di denaro ovvero del debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari, con esclusione dei beni immobili.
Il Collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2002, che distingue i consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, agenti contabili, e l’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione impone la presentazione del conto giudiziale, con esito di discarico o addebito.
Il debito di vigilanza riguarda invece chi sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, o la gestione delle scorte operative assegnate agli uffici. Sussiste l’obbligo di custodia quando i beni non siano stati dati in uso a dipendenti o terzi, ma si trovino nella materiale disponibilità del soggetto incaricato; ricorre l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta i beni, previamente inventariati, siano stati messi in uso mediante consegna agli utilizzatori. Ne consegue che, per il gestore di beni immobili, non si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia, incompatibile con la gestione di immobili. Il conto, in questa parte, è di natura amministrativa e non giudiziale, e va dichiarato inammissibile.
Quanto ai beni mobili, la Sezione richiama il documento di indirizzo delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS: il conto si riferisce alla gestione dei beni iscritti nell’inventario e va compilato in correlazione con le scritture inventariali, indicando quantità e valore iniziali, carichi dell’anno e beni dati in uso. Più che sull’atto utilizzato, l’attenzione va posta sugli elementi imprescindibili per una completa rappresentazione della gestione, ricollegabile in modo certo e continuativo alle scritture della ragioneria. Nel caso di specie manca ogni riferimento al valore iniziale e finale, e in taluni casi all’integrale consistenza al 31 dicembre; resta così impedita la verifica sostanziale della gestione e il giudizio su eventuali responsabilità per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni dei beni affidati. Il conto è pertanto sostanzialmente irregolare e gli atti vanno restituiti al Magistrato designato per l’approfondimento sui beni mobili.
Nota della Redazione
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