Danno all’immagine da assenteismo fraudolento anche senza condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 39 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, prevista dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, e il danno all’immagine subito dall’amministrazione. Tale fattispecie ha carattere speciale e autonomo rispetto alla disciplina generale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, non richiedendo l’accertamento con sentenza penale definitiva di alcuno dei reati lesivi dell’immagine. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha caducato solo il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001, lasciando integro il richiamato art. 55-quinquies. Il danno all’immagine è risarcibile tutte le volte in cui sia riscontrabile una qualunque condotta fraudolenta idonea a indurre in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di lavoro.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente del Comune di Ozzano dell’Emilia, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 2.349,87, di cui euro 64,92 per danno patrimoniale e euro 2.284,95 per danno all’immagine. La segnalazione era scaturita dall’irrogazione di una sanzione disciplinare: il dipendente, il 21 gennaio 2020, avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio, allontanandosi dal luogo di lavoro senza autorizzazione per partecipare a un comizio elettorale.
L’UPD comunale aveva applicato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi, anziché il licenziamento, in considerazione dell’episodicità del fatto; il provvedimento non era stato impugnato. Il procedimento penale, pur esitato in richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., aveva confermato la fondatezza della notizia di reato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, non costituitosi, e ha affrontato il nodo centrale: se l’azione per danno all’immagine da assenteismo fraudolento richieda una sentenza penale irrevocabile di condanna. La risposta è negativa. Il secondo comma dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 configura la fattispecie in termini autonomi rispetto all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, il quale subordina la risarcibilità alla condanna definitiva per i reati richiamati.
La Corte ha richiamato la Seconda Sezione d’Appello n. 18/2020, che già aveva qualificato la disposizione come norma speciale, volta a sanzionare l’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego. L’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare” conferma la non necessità di un preventivo accertamento definitivo. Sul piano della successione delle leggi, il d.lgs. n. 150/2009, che ha introdotto la norma, è posteriore all’art. 17, comma 30-ter, con applicazione del principio lex posterior specialis derogat legi priori generali.
Quanto alla Corte costituzionale n. 61 del 2020, essa ha dichiarato l’illegittimità limitatamente al secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater. La norma che prevede la risarcibilità del danno all’immagine è rimasta intatta. Diversamente opinando, il primo periodo dello stesso comma – richiamato dall’art. 55-quinquies, comma 2 – resterebbe privo di funzione, atteso che l’obbligo di comunicazione della sentenza irrevocabile al Procuratore regionale è già previsto dall’art. 51, comma 7, c.g.c.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la condotta dolosa: il convenuto si allontanò dalla sede senza autorizzazione, omettendo la timbratura, e partecipò al comizio per motivi personali, non per ragioni di servizio. Il quadro probatorio risulta grave, preciso e concordante. Il danno all’immagine, liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. secondo i criteri sociale, oggettivo e soggettivo, è stato ridotto rispetto alla pretesa attorea per l’episodicità della condotta: euro 900,00. La condanna complessiva è di euro 964,92, oltre interessi legali, con spese di giustizia poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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