Ricalcolo pensione militari e interessi ex art. 1284 c.c. nel processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 38 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio con anzianità utile ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 spetta il ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del trattamento deteriore previsto per il personale civile. Il diritto alla pensione non si prescrive, ma si prescrivono i singoli ratei, con conseguente prescrizione quinquennale delle differenze maturate oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo. Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, sull’importo non prescritto spettano gli interessi ex art. 167 c.g.c. dalla maturazione fino al deposito del ricorso e gli interessi con il saggio maggiorato ex art. 1284, comma 4, cod. civ. da tale data fino all’effettivo soddisfo. È invece inammissibile la domanda di interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. per il periodo successivo al deposito della sentenza, poiché il credito acquisisce definitività con la taxatio.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 2001, ha impugnato dinanzi alla Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna il provvedimento di liquidazione della pensione, lamentando l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 35 per cento prevista per il personale civile in luogo di quella più favorevole del 44 per cento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, riservata ai militari.
Dopo una richiesta in via amministrativa, l’INPS si è limitato a qualificarsi come mero ordinatore secondario, mentre il Comando Generale dell’Arma ha respinto l’istanza eccependo che il decreto di pensione era stato notificato nel 2008 e che non risultavano atti interruttivi tempestivi della prescrizione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo integrale, con arretrati, rivalutazione e interessi. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale; il Ministero della Difesa ha eccepito la decadenza triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva dell’INPS, quale ente competente a liquidare l’eventuale trattamento maggiorato, riconoscendo l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto la pronuncia che accerta il diritto, considerati i riflessi sul riconoscimento del trattamento.
È stata poi respinta l’eccezione di decadenza. La decadenza triennale riguarda il provvedimento definitivo affetto da errori o inesattezze rilevabili al momento dell’emissione; la fattispecie in esame concerne invece un evento sopravvenuto, ossia l’attribuzione di un diritto non ipotizzabile nel 2001.
È stata invece accolta l’eccezione di prescrizione. Il diritto alla pensione non si prescrive, ma si prescrivono i singoli ratei, trattandosi di somme pagate mensilmente. La Corte ha quindi dichiarato la prescrizione quinquennale delle differenze maturate oltre il quinquennio antecedente la notifica del primo atto interruttivo.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il sistema di calcolo misto e la distinzione tra quota A e quota B della quota retributiva. Per il personale militare l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede un regime più favorevole, con aliquota del 44 per cento per chi ha maturato tra quindici e venti anni di servizio utile. La Corte ha richiamato le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44 per cento, estendendo tale criterio anche a chi aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni.
Quanto agli accessori, la Corte ha escluso la domanda di interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dopo il deposito della sentenza, poiché dal giorno della taxatio il credito è definitivo. Ha invece ritenuto applicabile al processo pensionistico l’art. 1284, comma 4, cod. civ., disposizione che persegue la finalità deflattiva di scoraggiare l’inadempimento e la litigiosità, e ha ritenuto che l’art. 167 c.g.c. non osti a tale applicazione. Sulle somme non prescritte spettano pertanto gli interessi ex art. 167 c.g.c. fino al deposito del ricorso e quelli con saggio maggiorato fino al soddisfo. Le spese sono state compensate al cinquanta per cento con il Ministero e interamente con l’INPS, in ragione della sua qualità di mero ordinatore di spesa.
Nota della Redazione
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