Parere sfavorevole sulla costituzione di Newco per la riorganizzazione degli asset idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 225 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti verifica che l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria contenga una motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, né quando l’Amministrazione ometta una valutazione comparativa con soluzioni alternative idonee a perseguire il medesimo risultato. Ove il parere sia sfavorevole, l’ente che intenda procedere egualmente è tenuto a motivare analiticamente le ragioni del proprio dissenso e a darne pubblicità.
Il Fatto
Il Comune ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una Newco a totale partecipazione pubblica, finalizzata a valorizzare il patrimonio di infrastrutture idriche e a ricollocare gli assets idrici nell’ambito dell’ATO di competenza, attraverso una scissione da una società partecipata e una successiva fusione in un’altra.
L’operazione si articola in sette fasi: le prime tre già completate, la quarta — costituzione della Newco — oggetto della richiesta di parere. Diciassette comuni della provincia detengono una partecipazione di minoranza nella società titolare della concessione di parte degli asset idrici; il gestore unico in-house è tenuto a versare un canone d’affitto annuo per l’utilizzo della rete. Il Comune intende acquisire una quota della Newco pari a un esborso di 252 euro. La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto che i parametri di controllo si distinguono in verifiche di conformità a legge e verifiche di sana gestione finanziaria, secondo la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Il rispetto dei parametri va rapportato all’onere motivazionale dell’Amministrazione, che non è assolto da mere clausole di stile, ma può dirsi compiuto anche con motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico seguito.
Quanto alla necessità della società, la Corte rileva che l’unica opzione esaminata è la creazione di un veicolo societario strumentale. Il contratto di affitto di ramo d’azienda prevede espressamente la possibilità che il gestore unico proceda all’acquisto diretto del ramo. Manca pertanto una valutazione comparativa tra la costituzione della Newco e soluzioni alternative: la motivazione analitica è giudicata non soddisfacente. Inoltre, ove l’assetto finale non si realizzasse, la costituzione e l’acquisto della partecipazione risulterebbero in contrasto con le finalità dell’art. 4 TUSP.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue un profilo oggettivo e uno soggettivo. Trattandosi di società di nuova costituzione, non è possibile il confronto con bilanci precedenti; il PEF e il business plan costituiscono l’unica fonte. Il capitale sociale è quantificato in 20.000 euro; i ricavi derivano dal canone annuo di 250.000 euro, i costi dagli organi sociali, con un utile pre-tasse previsto di 23.000 euro annui. Sotto il profilo soggettivo, il basso rischio non fa ritenere sussistenti ricadute sul bilancio del Comune.
La scelta è poi ritenuta coerente con il divieto di duplicazione delle partecipazioni in società con oggetto sociale analogo, di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, poiché all’esito dell’operazione il Comune avrebbe una sola partecipazione nella società affidataria del servizio. Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, la Corte prende atto della dichiarazione dell’ente circa l’assenza di effetti anticoncorrenziali.
La Sezione accerta infine l’avvenuto esperimento della consultazione pubblica e l’adempimento delle prescrizioni dell’art. 8 TUSP. Nondimeno, in esito all’analisi, rende parere sfavorevole per carenza di motivazione analitica, disponendo la trasmissione al Sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale; l’ente che intenda discostarsene deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso.
Nota della Redazione
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