Responsabilità contabile e giudicato penale per indebita percezione di contributi AGEA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 12 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato è idonea a spiegare efficacia vincolante ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice contabile non può ricostruire autonomamente il fatto storico accertato in sede penale. La sospensione del processo contabile disposta in attesa del giudicato penale non integra una pregiudizialità tecnica ex art. 106 cod. giust. cont., ma risponde a un potere discrezionale del collegio, insindacabile nei limiti del regolamento di competenza. Il giudicato penale non vincola, invece, la quantificazione del danno erariale, che il giudice contabile accerta autonomamente sulla base della condotta accertata. L’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso è tempestiva se proposta entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il convenuto per la responsabilità amministrativa da indebita percezione di contributi comunitari erogati da AGEA fra il 2005 e il 2011, contestando una dichiarazione infedele sulla consistenza aziendale, comprensiva di un terreno non effettivamente nella sua disponibilità. Il danno erariale richiesto ammontava a euro 212.864,73.

Nel corso del giudizio, il collegio aveva sospeso il processo in attesa della definizione del processo civile e di quello penale pregiudicanti. Sopravvenuto il giudicato penale di condanna, la Procura chiedeva la prosecuzione del giudizio contabile, e il convenuto contestava la tempestività dell’istanza e l’efficacia della sentenza penale.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della prosecuzione. Richiamando la Corte cost. n. 34/1970, il termine trimestrale previsto dall’art. 107 cod. giust. cont. decorre non dalla irrevocabilità in sé della sentenza penale, ma dalla conoscenza che le parti ne abbiano acquisito. La Procura ha depositato l’istanza entro il termine decorrente dal 20.11.2023.

Nel merito, la Corte accerta la piena portata pregiudicante della sentenza penale. Il convenuto sosteneva che l’efficacia vincolante dell’art. 651 cod. proc. pen. riguardi solo le sentenze pronunciate in esito a dibattimento. Il collegio ribalta l’assunto, ricordando che le Sezioni Unite n. 674/2010 hanno già chiarito la questione in senso contrario.

La Corte passa poi in rassegna il principio di autonomia dei giudizi civili, amministrativi e contabili rispetto a quello penale, con i limiti segnati dagli artt. 75 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., e dalle ipotesi di pregiudizialità necessaria e tecnica. La sospensione del processo contabile non implica una pregiudizialità tecnica, poiché difetta il collegamento normativo tra reato ed effetto giuridico dedotto in sede contabile.

Quanto al fatto, il giudicato penale accerta che la condotta del convenuto va sussunta nell’art. 316 ter cod. pen. e non nella truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., con un indebito ampliamento della consistenza dichiarata. Su questa base il collegio afferma che il fatto è integralmente vincolante.

Da ultimo, il collegio distingue il fatto dalla quantificazione del danno: questa non è coperta dal giudicato penale e va accertata autonomamente. La Corte conferma il danno in euro 212.864,73, respingendo le contestazioni di parte convenuta sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla consistenza effettiva della superficie. Il convenuto è condannato al pagamento in favore di AGEA, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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