Riscatto della pratica forense del pubblico dipendente e requisito nel bando (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 65 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di iscrizione all’albo dei praticanti e di pratica forense obbligatoria è riscattabile ai fini pensionistici, nella gestione pubblica, a condizione che il titolo abilitativo conseguito costituisca condizione necessaria per l’immissione in servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Tale nesso di strumentalità non richiede che l’inquadramento comporti poi l’effettivo esercizio della professione forense, essendo sufficiente che l’abilitazione sia presupposto per l’accesso al profilo. Ai fini della stabilizzazione, i requisiti del profilo professionale non devono essere riprodotti nel bando, quando questo rinvia espressamente ai titoli e alle abilitazioni previsti dalla normativa vigente e richiama lo stesso profilo oggetto dell’assunzione a tempo determinato.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, ha svolto la pratica obbligatoria presso il competente Consiglio dell’Ordine e ha poi esercitato la professione fino all’assunzione presso una struttura sanitaria pubblica. Nel 2016 ha partecipato a una selezione per un profilo professionale nel settore legale, che prevedeva tra i requisiti specifici di ammissione l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; è stata assunta a tempo determinato e successivamente stabilizzata a tempo indeterminato.
Nel 2022 ha presentato all’INPS domanda di riscatto del periodo di pratica forense per fini pensionistici. L’Istituto ha rigettato la richiesta ritenendo non previsto il riscatto del praticantato nelle gestioni amministrate. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto. Il Giudice richiama l’art. 117, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c. e l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui l’art. 69 del R.D.L. n. 680/1938 e l’art. 8 della legge n. 274/1991 ammettono a riscatto i periodi di iscrizione agli albi professionali e la pratica obbligatoria, purché il titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l’assunzione.
La Corte disattende l’argomento dell’INPS secondo cui il riscatto sarebbe escluso perché l’attività svolta dalla ricorrente non sarebbe quella propria della professione forense. Il nesso di strumentalità rilevante, si osserva, riguarda il titolo di studio e l’attività lavorativa, non l’effettivo esercizio della professione dopo l’immissione in servizio.
Il nodo effettivo concerne il bando di stabilizzazione. L’Istituto sostiene che il requisito dell’abilitazione non fosse previsto per l’assunzione a tempo indeterminato. Il Giudice rileva invece che il bando rinviava espressamente al possesso di tutti i requisiti, compresi i titoli di studio, le abilitazioni e le iscrizioni agli albi ove esistenti, e richiedeva lo svolgimento del servizio nel medesimo profilo oggetto della stabilizzazione.
Pertanto, i requisiti di selezione del profilo, compresa l’obbligatorietà dell’abilitazione forense, erano già fissati nel bando per l’assunzione a tempo determinato. La ricorrente è stata assunta con quei requisiti e poi stabilizzata nello stesso profilo. Non è sostenibile che per lo stesso profilo un requisito più stringente, richiesto per il rapporto a termine, non fosse necessario per il passaggio a tempo indeterminato.
La Corte dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, con riscatto per intero, dei due anni di pratica forense obbligatoria, subordinato al versamento degli oneri correlati. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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