Indennizzi per servitù militari e giurisdizione contabile in caso di dichiarazioni mendaci (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 125 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione degli indennizzi previsti dall’art. 332 del codice dell’ordinamento militare per le limitazioni all’attività di pesca nelle aree di servitù militare. Il titolare dell’impresa di pesca, percettore di fondi statali con specifica funzionalizzazione, è inserito in un rapporto di servizio in senso funzionale con l’amministrazione erogatrice, anche in assenza di obbligo di rendicontazione e a prescindere dal nomen iuris di indennizzo. Ove la percezione consegua a dichiarazioni mendaci sui requisiti richiesti, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal concreto disvelamento dell’illecito, e non dalla presentazione della domanda o dalla percezione delle somme, integrando tali dichiarazioni un occultamento doloso del danno. La quantificazione del pregiudizio avviene al lordo delle ritenute fiscali, non applicandosi la compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale di pesca, in proprio e nella qualità, per la percezione di indennizzi riconosciuti alle imprese per le limitazioni all’attività di pesca nelle aree del poligono militare di Capo Frasca, relativi agli anni dal 2015 al 2018 e percepiti sulla base di domande presentate dal 2016 al 2019. Gli importi erano erogati dal Ministero della Difesa su una linea di credito intestata al Comune nel cui territorio insistono le aree ammesse ai benefici.
Secondo l’atto di citazione, dagli accertamenti della Guardia di Finanza sarebbe emersa la mancanza di due dei tre requisiti previsti dalla disciplina di riferimento: la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi del personale marittimo e l’esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei periodi considerati, in accordo con la normativa sulla tracciabilità del prodotto ittico. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto, chiedendo in subordine la riduzione del risarcimento alle sole somme nette.
La Motivazione della Corte
Sulla questione pregiudiziale, il Collegio conferma l’orientamento già espresso in analoghe fattispecie dalla medesima Sezione e ritenuto dalla Sezione centrale d’appello. Gli indennizzi non costituiscono un ristoro di natura meramente assistenziale, ma sostengono l’imprenditoria ittica locale e il mantenimento dei livelli occupazionali in un comparto pregiudicato da esigenze di carattere nazionale, con il concorso di risorse collettive.
Il destinatario dei contributi è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, mentre il numero dei dipendenti imbarcati incide solo sulla quantificazione delle quote. Da qui la sussistenza del rapporto di servizio in senso funzionale, non scalfito né dall’assenza dell’obbligo di rendicontazione né dalla qualificazione formale dell’emolumento. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della illegittima percezione di finanziamenti pubblici.
Quanto alla prescrizione, la condotta del convenuto appare connotata da dolo, essendo diretta a rappresentare artificiosamente, mediante dichiarazioni non veritiere, il possesso di requisiti in realtà insussistenti. L’amministrazione militare, destinataria delle istanze, non aveva alcuna concreta possibilità di rilevare gli illeciti sottesi, emersi solo a seguito della complessa attività investigativa della Guardia di Finanza. Il termine quinquennale decorre pertanto dalla segnalazione del danno e l’invito a dedurre, notificato nel febbraio 2024, risulta tempestivo.
Nel merito, la mancanza di documentazione sulla tracciabilità e il difetto di iscrizione previdenziale del lavoratore dichiarato risultano incompatibili con l’esercizio della pesca professionale. Il Collegio rileva inoltre che il titolare era in possesso della licenza di pesca solo da agosto 2015 e che il requisito dei 120 giorni deve essere riferito al periodo cui l’indennizzo si riferisce, non alla data della domanda.
L’integrale danno erariale è ascritto a titolo di dolo, con condanna al pagamento dell’importo richiesto, oltre rivalutazione e interessi legali, e conversione in pignoramento del sequestro conservativo. Le somme dovute vanno considerate al lordo delle ritenute, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.
Nota della Redazione
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