Controllo spese elettorali: regolarità del consuntivo di lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 69 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste nelle elezioni comunali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti spetta al Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che verifica la conformità alla legge dei consuntivi depositati art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le formazioni politiche partecipanti, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso assolto con dichiarazione negativa. Il consuntivo è accertato regolare quando le spese rientrano nel limite massimo di legge, sono riferibili alla campagna elettorale, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
La lista “Forza Italia-PPE” ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio, tenutesi l’08-09 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, insediatosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria chiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari e, successivamente, alla lista un’integrazione documentale.
Il conto consuntivo è stato trasmesso il 31 luglio 2024, entro il termine di legge. Il Collegio ha quindi esaminato il rendiconto e la documentazione di spesa per verificarne la conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato al Collegio presso la Sezione regionale, mentre quello sui singoli candidati spetta al Collegio di Garanzia Elettorale.
La Corte sottolinea che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, movimenti e liste partecipanti, anche se privi di spese e di fonti di finanziamento: in tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, posto che i Collegi devono riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel caso esaminato, il consuntivo è pervenuto il 31 luglio 2024, entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Il Collegio ha poi verificato quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità alla legge delle spese e loro riferibilità al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione; indicazione delle fonti di finanziamento.
Dall’esame è emerso che la lista ha sostenuto spese per complessivi 256,00 euro, riconducibili alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e alle operazioni richieste per la presentazione delle liste, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge n. 515/1993. Tali spese risultano finanziate con una quota parte della libera contribuzione erogata in denaro da persone fisiche, documentata agli atti.
Il Collegio conclude che il consuntivo esprime somme che rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento, e ne accerta la regolarità, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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