Estinzione del processo per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del processo contabile, qualora con il provvedimento di sospensione non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione d’udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. Il processo si estingue se le parti non provvedono a riassumere o proseguire il giudizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue all’inerzia delle parti, restando irrilevante ogni valutazione sul merito della pretesa.

Il Fatto

Un ricorrente, costituito in proprio, aveva impugnato un esito di ricostruzione della posizione pensionistica adottato dalla sede provinciale dell’I.N.P.S. e comunicato nel settembre 2021. Il giudizio pensionistico, iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale, è stato sospeso con ordinanza del febbraio 2022, essendo stata ritualmente proposta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con provvedimento depositato il 26 settembre 2022, hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Il provvedimento è stato inserito nel fascicolo digitale della Sezione il 14 novembre 2022. Con decreto del 14 febbraio 2024 è stata fissata l’udienza per l’accertamento dell’eventuale estinzione del processo, a seguito dell’inerzia delle parti.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alle conseguenze processuali della mancata riassunzione dopo la cessazione della causa di sospensione. Il giudice richiama l’art. 107, comma 1, c.g.c., che, quando il provvedimento di sospensione non fissa l’udienza di prosecuzione, impone alle parti di chiedere la fissazione d’udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Il collegamento con l’art. 111, comma 1, c.g.c. è diretto: il processo si estingue se le parti, cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi provvedono entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice autorizzato a fissarlo. Il comma 4 della stessa disposizione qualifica l’estinzione come effetto che opera di diritto e che è dichiarato anche d’ufficio con sentenza.

La Corte individua il momento di cessazione della sospensione nel deposito del provvedimento delle Sezioni Unite n. 28020-22, avvenuto il 26 settembre 2022. Da quella data decorre il termine perentorio per la riassunzione. Le parti, già costituite davanti alla Corte regolatrice, non hanno chiesto la fissazione dell’udienza in prosecuzione né hanno dedotto alcunché dopo la fissazione dell’udienza odierna.

La conseguenza è la declaratoria di estinzione del processo. Il giudice non esamina nel merito la pretesa pensionistica, perché l’inerzia processuale assorbe ogni ulteriore accertamento. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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