Quattordicesima mensilità: l’affidamento non copre la liquidazione provvisoria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 33 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La somma aggiuntiva di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del d.l. n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007, è liquidata dall’INPS in via provvisoria, sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato, e non consolida alcun affidamento meritevole di tutela. Il controllo reddituale successivo, fondato sui dati definitivi del Casellario centrale dei pensionati, può accertare il superamento della soglia di salvaguardia e rendere ripetibile l’indebito, anche di modesto importo, senza che rilevi la buona fede del percettore. Il pensionato che abbia dichiarato redditi inesatti non può opporre la tenuità della somma per sottrarsi alla restituzione, restando estranea al giudizio contabile ogni valutazione sulla destinazione della prestazione a bisogni essenziali quando l’erogazione era provvisoria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento di quiescenza ordinario di vecchiaia nella gestione dei dipendenti pubblici, ha impugnato la nota con cui l’INPS ha accertato un indebito di € 259,36 per la somma aggiuntiva liquidata nel 2018 in misura superiore a quella spettante. A fondamento della domanda ha dedotto di aver dichiarato, nella domanda di ricostruzione reddituale, redditi inferiori al tetto di legge e di aver agito senza dolo.

Il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte dei conti dopo che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, aveva declinato la giurisdizione trattandosi di pensione pubblica. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina della quattordicesima. La somma aggiuntiva è corrisposta ai pensionati ultra sessantaquattrenni in presenza di determinate condizioni reddituali, commisurate all’anzianità contributiva e alla gestione di appartenenza. I commi 1 e 2 dell’art. 5 sono stati modificati dall’art. 1, comma 187, della legge n. 232/2016, che ha previsto la prestazione anche per i redditi compresi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente, secondo l’art. 35, comma 8, del d.l. n. 107/2008.

Nel caso concreto la ricorrente, con domanda dell’11 luglio 2018, aveva dichiarato redditi da fabbricati rilevanti per € 790,00, da sommare al reddito da pensione del 2018 di € 12.647,57, per un totale di € 13.437,57. Su questa base l’INPS ha liquidato, in via provvisoria, € 259,36, entro il limite reddituale con salvaguardia di € 13.696,92.

L’acquisizione dei dati definitivi ha però attestato redditi diversi per € 1.106, con incremento del reddito influente complessivo a € 13.753,57 e superamento della soglia. La Corte esclude che il calcolo abbia incluso il reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze e respinge la tesi di un reddito 2018 di € 12.171, risultando corretto quello di € 12.648.

Quanto all’affidamento, il Collegio rileva che l’accertamento è tempestivo e che la prestazione era stata erogata solo in via provvisoria, non essendo ancora operativa la procedura di controllo reddituale. Ne segue la ripetibilità dell’indebito e il rigetto della domanda di irripetibilità, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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