Parere negativo sulla costituzione di una CER in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 217 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le finalità meritorie perseguite dalle comunità energetiche rinnovabili non esonerano l’amministrazione comunale dall’onere motivazionale rafforzato imposto dall’art. 5, comma 1, TUSP. Il controllo della Corte dei conti sulla delibera di costituzione di una società, pur non estendendosi al merito, verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell’operazione. Non assolve l’onere la delibera che si limiti a richiamare principi generali e dati normativi, omettendo il quadro dei costi, l’ammontare degli investimenti e il valore della partecipazione. Parimenti, la costituzione della società è illegittima se non preceduta dal parere del revisore e dalla consultazione pubblica.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato una deliberazione con cui ha autorizzato la costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa per azioni a mutualità prevalente, approvandone statuto e schema di atto costitutivo. L’operazione muove dalla positiva conclusione della prima fase di un bando regionale e dalla volontà di promuovere la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili sul territorio.
Prima della sottoscrizione degli atti, l’Ente ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per l’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, unitamente alla bozza di atto costitutivo e di statuto, e null’altro. La questione giunge così al giudice contabile per la verifica dei parametri di legittimità dell’operazione societaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022. Il controllo verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP: riconduzione della partecipazione a una tipologia prevista, compatibilità con le finalità istituzionali, convenienza economica e sostenibilità finanziaria, rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, osservanza della disciplina sugli aiuti di Stato.
La Corte riconosce che la partecipazione di cittadini, operatori privati e autorità locali a progetti di energia rinnovabile può apportare un valore aggiunto in termini di diffusione delle fonti e di partecipazione alla transizione energetica. Tuttavia, osserva che le finalità meritorie delle CER non possono da sole suffragare la scelta comunale: nessuna norma esonera l’Ente dall’onere motivazionale rafforzato, e permangono i limiti sostanziali e procedurali gravanti sugli enti pubblici per la costituzione degli organismi societari.
Sul piano della sostenibilità finanziaria la delibera risulta del tutto carente. Manca qualsiasi previsione o proiezione sui costi di avvio e sugli investimenti necessari; non è indicato il valore della partecipazione comunale, né il capitale sociale, pur risultando fissato in 25 euro il valore nominale di ciascuna azione. L’atto costitutivo fa riferimento a un onere di 5.000,00 euro senza chiarire come e da chi sarà versato. Il Comune non ha prodotto alcun piano previsionale, né un’analisi di fattibilità idonea a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della cooperativa.
Quanto al vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività consentita, ma il Collegio esige che la motivazione dimostri l’insufficienza del mercato e la necessità dell’intervento pubblico in termini di accessibilità, continuità, non discriminazione e qualità. La delibera si limita a richiamare principi generali e non offre tale analisi. Infine, la Corte rileva che il parere del revisore è allegato alla delibera, ma avrebbe dovuto precedere e non seguire la decisione, e che la delibera non è stata sottoposta a consultazione pubblica, in violazione dell’art. 5, comma 2, TUSP. All’esito, il parere è negativo.
Nota della Redazione
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