Danno da lesione del sinallagma per attività illecite in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 107 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico si configura quando il pubblico dipendente compie, in servizio, attività illecite estranee ai doveri d’ufficio, così da privare di causa la corresponsione di parte della retribuzione. Non è necessaria la prova dell’inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, né della compromissione della qualità del servizio prestato, trattandosi di voce distinta dal danno da disservizio, che invece esige un pregiudizio economico certo e non fondato su prove presuntive. L’art. 51, comma 6, c.g.c. limita la proponibilità dell’azione per danno all’immagine ai soli delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capo I, del codice penale, restando inalterato tale limite dopo il codice di giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo del Dipartimento della Protezione Civile, chiedendone la condanna per tre poste di danno erariale. Le condotte contestate consistevano nell’aver svolto, anche presso la sede di servizio, attività di usura ed estorsione in modo sistematico e continuativo, con concessione di prestiti a tasso usurario a numerosi soggetti, per fatti accertati in sede penale con sentenze passate in giudicato. Il dipendente era stato licenziato senza preavviso nel 2018.

La Procura quantificava il danno non patrimoniale all’immagine in euro 20.000,00, il danno da disservizio nel 20% della retribuzione percepita nel periodo (euro 44.782,11) e una terza posta da incompatibilità assoluta nel 15% delle retribuzioni (euro 33.586,58), per un totale di euro 98.368,69, o in subordine euro 139.651,11, da cui detrarre euro 15.000,00 già versati in ragione di una transazione con l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di prescrizione: dal termine quinquennale decorrente dalla misura cautelare va aggiunto il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, risultando tempestiva la notifica dell’invito a dedurre. Nel merito, l’accoglimento è solo parziale.

La domanda sulla prima posta è inammissibile. Richiamando un orientamento consolidato della stessa Sezione, il Collegio afferma che la novella del codice di giustizia contabile non ha ampliato il perimetro del danno all’immagine, che resta ancorato ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. Poiché il convenuto è stato condannato per reati comuni, difetta uno dei presupposti di proponibilità dell’azione, rilevabile anche d’ufficio.

Quanto alla terza posta, la Corte esclude che l’attività illecita possa ricondursi al genus delle attività assolutamente incompatibili di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, disposizioni che regolano lo svolgimento di attività lecite in concomitanza con l’impiego pubblico. In ogni caso, la posta configura una duplicazione di quella da lesione del sinallagma, poiché fondata sulla medesima distrazione di energie lavorative.

La Corte accoglie invece la domanda sulla seconda posta. Lo svolgimento di attività illecite in servizio incide di per sé sulla prestazione lavorativa e rende indebita parte della retribuzione. Il danno da lesione del sinallagma non richiede la prova della compromissione della qualità del servizio, distinguendosi dal danno da disservizio, che secondo la giurisprudenza contabile non può fondarsi su prove presuntive.

La relazione dell’Ufficio contenzioso dell’Amministrazione esclude il danno da disservizio, ma non quello da lesione del sinallagma. Nella quantificazione il Collegio tiene conto del parziale risarcimento già intervenuto e della circostanza che solo sette dei ventiquattro soggetti coinvolti si recarono presso l’ufficio. Ridetermina così la posta in euro 20.000,00, a fronte della richiesta di euro 44.782,11. Sussistono infine il dolo e il nesso di causalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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