Incremento convenzionale dell’età pensionabile per gli operatori radiomisure ENAV (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 23 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti ENAV, il beneficio previsto dal d.lgs. n. 149/1997 e dall’art. 26 quinquies del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, si applica anche agli operatori radiomisure, ai quali spetta il pensionamento di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età. Per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996, il beneficio si converte in un incremento convenzionale dell’età anagrafica pari a un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivamente prestato, con applicazione del coefficiente di trasformazione correlato. L’INPS è pertanto tenuto alla riliquidazione del trattamento, con corresponsione degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’attuale ENAV S.p.A. con la qualifica di operatore radiomisure, è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia in deroga per perdita del titolo abilitante, Gestione Pubblica, Fondo CTPS Civili.
L’INPS ha riconosciuto la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ma senza computare, ai fini contributivi e di calcolo, l’incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione dell’età anagrafica per ulteriori tre anni e undici mesi. Il ricorrente ha quindi adito il Comitato Provinciale di Vigilanza, senza riscontro, e ha proposto ricorso chiedendo la riliquidazione del trattamento con i conteggi indicati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia dell’INPS, verificata la regolarità delle notifiche. Nel merito, la domanda concerne la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione della normativa di settore in favore degli ex dipendenti ENAV.
Il Collegio esplicita il quadro normativo di riferimento. Il d.lgs. n. 149/1997, modificando la legge n. 248/1990, ha previsto per i dipendenti ENAV con qualifica di controllori del traffico aereo, con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, benefici con riflessi sul trattamento pensionistico. Per il periodo già maturato a tale data è riconosciuto un aumento di un terzo del periodo contributivo; per le anzianità dal 1° gennaio 1996, con riferimento alla quota determinata con il sistema contributivo, il beneficio si trasforma in un incremento dell’età anagrafica pari a un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivamente prestato.
La Corte richiama quindi l’art. 26 quinquies del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, che conferma per il personale ENAV rientrante nei profili di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta anni, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Il Collegio sottolinea il comportamento processuale della sede amministrativa: nonostante l’ordinanza istruttoria con cui era stata ordinata la predisposizione di una nota tecnica esplicativa sui conteggi e la presenza in udienza di un funzionario ai sensi dell’art. 165 c.g.c., nulla è stato depositato e nessuno si è presentato.
Sulla base delle disposizioni di legge e dei dati relativi al periodo di servizio e alla qualifica rivestita, la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento con applicazione dell’incremento convenzionale dell’età anagrafica di tre anni e undici mesi e del coefficiente di trasformazione correlato. L’INPS è tenuto alla riliquidazione, con corresponsione degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. I conteggi restano di competenza dell’Istituto previdenziale.
Nota della Redazione
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