Verifica Corte conti inattuabile se l’operazione societaria è già perfezionata (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 269 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il suo esercizio presuppone che l’operazione non sia ancora stata perfezionata. Ove l’amministrazione abbia già stipulato il negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, l’atto deliberativo non può essere esaminato nell’esercizio di tale verifica preliminare e la Corte dichiara il non luogo a provvedere. La verifica prosegue nelle altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento.

Il Fatto

L’Unione Montana della Valle del Boite ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione del proprio Commissario Liquidatore n. 3 del 6 giugno 2024, con gli atti allegati, per il parere previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. L’atto riguarda una complessa operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino dei comuni della Provincia di Belluno.

L’operazione prevede il conferimento delle quote di tre società in una capogruppo industriale, previo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione, quale passaggio intermedio verso una successiva fusione per incorporazione. L’ente, già socio di una delle società coinvolte, assume una partecipazione diretta nella costituenda holding. In sede istruttoria è emerso che l’operazione si era già perfezionata con atto notarile prima che il parere fosse reso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5, comma 3, del TUSP attribuendo alla Corte dei conti un controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

Il percorso argomentativo si fonda sulla deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha distinto due fasi del processo: la prima, pubblicistica, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, privatistica, diretta a tradurre in attuazione tale determinazione mediante gli strumenti del diritto societario, quali l’atto costitutivo, lo statuto e il contratto di acquisto della partecipazione.

Secondo la Corte, la funzione in esame si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima che essa venga attuata. Da ciò discende che, ove l’amministrazione abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione o di acquisto della partecipazione, la verifica non può più svolgersi in forma preventiva, ma prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.

La Sezione richiama i parametri del controllo: l’analitica motivazione sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulle ragioni e finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La verifica riguarda anche le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Nel caso concreto, l’istruttoria ha accertato che l’operazione societaria è stata portata a compimento senza attendere il parere di conformità. L’atto deliberativo non può quindi essere esaminato nell’esercizio dello specifico potere di verifica preliminare. La Corte dichiara il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente, con ordine di pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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