Esclusione della pensione privilegiata in assenza di nesso causale provato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 111 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del dipendente degli enti locali presuppone la dipendenza da causa di servizio dell’infermità invalidante e la sua idoneità a determinare l’inabilità permanente al servizio. Il riconoscimento della dipendenza causale dalla condotta di servizio richiede la prova della concausa efficiente e determinante tra attività lavorativa e insorgenza della patologia. Il giudice contabile, pur avvalendosi di consulenza tecnica, non è vincolato alle conclusioni del consulente d’ufficio quando esse siano prive di adeguata motivazione e contrastino con le risultanze dei pareri degli organi tecnici intervenuti. Il lasso temporale dell’esposizione al rischio non è sufficiente, da solo, a fondare il nesso causale in assenza di elementi probanti su natura e durata dell’esposizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha lavorato per ventisei anni alle dipendenze di un ente locale, addetto alla sorveglianza di un mercato ortofrutticolo all’ingrosso, svolgendo attività in piedi, all’aperto e in regime di lavoro notturno. Nel tempo gli sono state diagnosticate plurime patologie del rachide, delle articolazioni acromion-claveari, delle ginocchia e dei piedi. Ha presentato distinte domande di pensione privilegiata, ottenendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo per la spondiloartrosi del rachide.
Dopo il collocamento a riposo, l’istituto previdenziale ha respinto la domanda di privilegio con determinazione dirigenziale, confermata in sede gerarchica. Il lavoratore ha quindi impugnato gli atti davanti alla Corte dei Conti, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità, in subordine almeno di quella già riconosciuta, e deducendo l’unicità dell’accertamento ai fini dell’equo indennizzo e del trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di inapplicabilità della disciplina della pensione privilegiata per il personale civile dopo l’abrogazione disposta dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Il procedimento amministrativo si era concluso con la determinazione negativa del Comitato di vigilanza, impugnata dal ricorrente, e rientra quindi nel regime applicabile ai giudizi in corso.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 33 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, che subordina il trattamento privilegiato alla derivazione della malattia da cause inerenti al servizio e alla conseguente inabilità permanente. Il beneficio presuppone, dunque, un accertamento positivo del nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
Il giudice ha poi esaminato i plurimi pareri tecnici. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio solo la spondiloartrosi del rachide, escludendo le altre patologie con argomentazioni ritenute ponderate. Il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate aveva escluso ogni dipendenza, qualificando l’artrosi come degenerativa a origine primitiva e negando rilievo alle condizioni climatiche in cui si svolge il lavoro.
Il giudice ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente d’ufficio, che aveva riconosciuto la sola artrosi acromion-claveare come determinata dal servizio. Ha rilevato che il CTU non ha adeguatamente motivato e che le sue conclusioni non risultano coerenti con la documentazione e con i pareri degli organi tecnici. In particolare, il consulente ha escluso la dipendenza causale della spondiloartrosi già riconosciuta dal Comitato di verifica con parere positivo, senza adeguato supporto argomentativo.
Quanto all’eccezione dell’istituto sulla determinazione del trattamento ai sensi della legge n. 965/1965, il giudice ha osservato che la norma fissa un criterio di calcolo differenziato per i dipendenti degli enti locali, richiamando la Corte cost. n. 83 del 2006. Ha poi respinto il ricorso, condannando la parte soccombente alle spese legali in favore dell’istituto.
Nota della Redazione
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