Conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario di beni mobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 173 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, non puo’ prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo sussiste soltanto quando la gestione abbia ad oggetto un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, alimentato da beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e destinati all’uso presso le diverse articolazioni, e’ gravato del solo debito di vigilanza ed e’ qualificabile agente amministrativo, non agente contabile. Ne discende l’improcedibilita’ del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, nella qualita’ di consegnatario di beni, presentava il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2021. Il conto riguardava unicamente beni mobili di pertinenza dell’ente e si fondava sul presunto debito di custodia sui medesimi.
Il magistrato istruttore, nella relazione, dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con le proprie conclusioni, chiedeva di dichiarare l’improcedibilita’ del giudizio con restituzione degli atti all’amministrazione. La questione giunge quindi al collegio per la verifica del presupposto stesso della resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua lo spartiacque tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati. Tale discrimine risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano l’obbligo restitutorio dei beni in deposito.
L’obbligo di resa del conto, anche per i dipendenti degli enti locali, ai quali si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone dunque l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne e’ investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata (II Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Abruzzo n. 60 del 2017, Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022, n. 219 del 2023).
Nel caso esaminato non e’ possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia. Rilevano la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino: si tratta di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. Il collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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