Assessori regionali con carta di credito soggetti a conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 61 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale, l’amministratore regionale titolare di carta di credito destinata a spese istituzionali, il quale disponga direttamente della provvista finanziaria senza intermediazione di altro ufficio. Il pagamento mediante carta produce effetto solutorio immediato e realizza quel maneggio di denaro pubblico che integra la qualifica di contabile. La confluenza delle spese nel conto economale, già assoggettato a controllo amministrativo, non esonera il singolo titolare dalla rendicontazione giudiziale, poiché tale inclusione attiene a un diverso e ulteriore livello di verifica. Non sussiste alcuna immunità legata alla funzione di governo regionale, riconducendosi la gestione della carta alla sfera amministrativa e non a quella politica dell’assemblea. Al giudizio di resa del conto non si applica la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità, trattandosi di diritto indisponibile e non prescrittibile.

Il Fatto

Il Giudice designato per la resa del conto emetteva, nei confronti di un assessore regionale, il decreto n. 10 del 29.02.2024, con cui ordinava il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni delle spese effettuate mediante carta di credito regionale per gli esercizi 2018-2021. La Procura aveva rilevato che il titolare della carta non aveva mai presentato la rendicontazione, nonostante la disponibilità della provvista presso l’istituto tesoriere.

Il destinatario proponeva opposizione ex art. 142 c.g.c., contestando la giurisdizione contabile e deducendo che solo figure tipizzate sarebbero agenti contabili, che la rendicontazione si sarebbe tradotta in una duplicazione dei controlli e che sarebbe maturata la prescrizione per l’annualità 2018. Interveniva in giudizio la Regione, sostenendo il difetto di giurisdizione e la non assoggettabilità dei titolari di carta al giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile l’intervento della Regione. Il giudizio di opposizione ha carattere deregolamentato e informale, e trova applicazione la disciplina dell’art. 105, comma 2, c.p.c., richiamata dall’art. 7, comma 2, c.g.c.: l’ente vanta un interesse concreto alla tutela del proprio ordinamento di settore, senza però ampliare il thema decidendum.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro costituzionale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2001 e la n. 129 del 1981, nonché la n. 30 del 2014 delle Sezioni Riunite, il Collegio distingue la posizione dei consiglieri regionali, non tenuti alla resa del conto in ragione dell’autonomia costituzionale dell’organo assembleare, da quella degli assessori. La funzione di questi ultimi si estrinseca in atti e comportamenti amministrativi non liberi nel fine, sindacabili dal magistrato istruttore sul singolo conto.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio osserva che il giudizio di resa del conto è strumentale e prodromico rispetto al giudizio di conto. Con esso si fa valere un diritto non disponibile e non prescrittibile, inerente alla conoscenza della gestione del pubblico denaro. La prescrizione quinquennale riguarda semmai l’azione di responsabilità e decorre dal deposito del conto, che nella specie difetta in radice.

Sul piano sostanziale, la Corte esamina la normativa statale e regionale. Il r.d. n. 2440/1923 e il r.d. n. 827/1924 pongono l’obbligo di rendicontazione in capo a chi ha maneggio di denaro pubblico. I regolamenti regionali n. 3/2012 e n. 7/2016 confermano che il pagamento mediante carta ha effetto solutorio immediato, come dimostra la previsione del recupero mediante rivalsa sugli emolumenti. Il titolare della carta dispone dunque direttamente della provvista, senza intermediazione di altro ufficio, e va qualificato agente contabile.

La Corte ritiene irrilevante la confluenza delle spese nel conto economale. Un mero riepilogo delle spese sostenute con carte non sostituisce il conto del singolo contabile, né lo esonera dai controlli giudiziali. La normativa regionale di interpretazione autentica non può derogare ai principi generali di contabilità pubblica, materia riservata alla potestà statale, come ribadito dalla Corte costituzionale n. 59 del 2024. L’opposizione è pertanto rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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