Riscatto servizi militari: decadenza dal diritto e inammissibilità del ricorso tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 113 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto di periodi assicurativi ai fini pensionistici, la domanda di computo o riscatto, se non contestuale alla dichiarazione delle prestazioni rese all’atto dell’assunzione, deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni dal raggiungimento del limite di età, ovvero entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio. Il termine, di natura perentoria, opera anche nei confronti del personale militare e la sua violazione rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso il silenzio-rigetto dell’Istituto previdenziale. La valutazione della sussistenza dei presupposti per la riliquidazione del trattamento pensionistico resta assorbita dall’accertata tardività della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano dal febbraio 1980, è collocato in pensione dal maggio 2012 e percepisce un trattamento calcolato con il sistema misto su un’anzianità contributiva inferiore al limite utile per l’accesso al sistema retributivo. Nel luglio 2018 ha presentato domanda di riscatto dei servizi militari prestati dal 1980 al 1995, invocando la supervalutazione dei periodi di servizio.
Chiede quindi l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione mediante passaggio al sistema retributivo, con inclusione dei tre anni cumulati, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS eccepisce in via pregiudiziale la decadenza e l’inammissibilità del ricorso, per essere la domanda di riscatto intervenuta sei anni dopo il collocamento a riposo e il ricorso notificato solo nel luglio 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per decadenza del diritto al riscatto. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 145 d.P.R. n. 1092/1973, che impone la dichiarazione delle prestazioni all’atto dell’assunzione, e dall’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973, che fissa a pena di decadenza il termine di due anni dal raggiungimento del limite di età ovvero di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio.
Il giudice richiama la circolare interpretativa dell’INPDAP, che considera utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, le domande presentate entro novanta giorni dal collocamento in quiescenza, estendendo il criterio anche ai militari. Richiama altresì il vaglio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, legge n. 46 del 1958, superato con esito favorevole dalla Corte cost. n. 544 del 2000.
La Corte rileva che la giurisprudenza contabile di merito è consolidata nel ritenere inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo di riscatto presentato oltre il termine di decadenza. Nel caso concreto, la domanda è stata depositata nel luglio 2018, ben oltre i novanta giorni dalla cessazione dal servizio, e il ricorso giurisdizionale è stato notificato nel luglio 2023.
Il ricorso è dunque tardivo e va dichiarato inammissibile. Restano assorbite le questioni sul diritto alle maggiorazioni relative ai servizi cumulati dal 1980 al 1995, ai fini del riconoscimento dell’aumento contributivo minimo al 31 dicembre 1995, presupposto della riliquidazione con il metodo retributivo ex legge n. 335/1995. La relativa valutazione spetta comunque all’Amministrazione resistente. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.