Nessuna valorizzazione contributi ausiliaria per raggiunto 80 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 115 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia già maturato la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54, settimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, non ha diritto alla valorizzazione dell’ulteriore contribuzione versata durante il periodo di permanenza in ausiliaria. Il ricalcolo della pensione al termine dell’ausiliaria, ai sensi dell’art. 1864 C.O.M., opera solo per il personale che non abbia raggiunto tale massima aliquota e che, all’esito del doppio calcolo di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, risulti destinatario di un trattamento comprensivo della quota contributiva “C”. La riliquidazione resta pertanto limitata all’applicazione del coefficiente di trasformazione correlato all’età di uscita dall’ausiliaria e ai benefici dell’art. 1871, secondo comma, C.O.M..

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza cessato dal servizio permanente per limite di età, ha impugnato il decreto di riliquidazione della pensione definitiva emesso al termine del quadriennio di ausiliaria. Con quel provvedimento l’Amministrazione aveva escluso dal calcolo i contributi versati durante il periodo di ausiliaria, applicando il solo incremento della quota retributiva del 2,5% per ogni biennio e il più elevato coefficiente di trasformazione correlato all’età di cessazione.

Il ricorrente ha chiesto la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria, sostenendo che quel periodo deve essere computato per intero come servizio effettivo e che la preclusione operata dalla circolare del Comando Generale contrasta con gli artt. 3 e 117 Cost. L’Amministrazione ha resistito, richiamando il quadro normativo e la circolare INPS n. 74/2015.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il passaggio dalla riforma Dini alla riforma Fornero. Prima del d.l. n. 201/2011, le pensioni di chi aveva maturato più di 18 anni al 31 dicembre 1995 erano liquidate con il sistema retributivo, nei limiti dell’aliquota massima dell’80% raggiungibile con 40 anni di anzianità. Le ulteriori anzianità oltre i 40 anni non erano valorizzabili.

Con l’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 sono calcolate col sistema contributivo. La riforma produsse però un effetto distorsivo: chi al 31 dicembre 2011 aveva già raggiunto il massimo retributivo poté aggiungere un’ulteriore quota contributiva.

Per correggere tale esito, l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 ha introdotto il doppio calcolo, con applicazione del criterio meno favorevole. La Corte osserva che la novella lascia inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, che per i dipendenti pubblici non possono superare l’80%.

Pertanto nessun vantaggio può derivare al ricorrente dall’art. 24, comma 2, come integrato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014: avendo egli conseguito la massima anzianità contributiva nel 2011, l’ulteriore anzianità maturata è irrilevante. Il ricalcolo ex art. 1864 C.O.M. resta limitato al coefficiente di trasformazione correlato all’età di uscita dall’ausiliaria e ai benefici dell’art. 1871, secondo comma. La Corte richiama, in senso conforme, proprie precedenti pronunce.

Il provvedimento impugnato è quindi esente dai vizi dedotti. Il ricorso è respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate in euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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