Polizia penitenziaria, aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 81 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione, priva di valenza interpretativa autentica, non ha efficacia retroattiva: il diritto alla riliquidazione spetta anche ai soggetti già in quiescenza al 31 dicembre 2021, ma produce effetti dai soli ratei maturati dopo la sua entrata in vigore, e dunque dal 1° gennaio 2022, senza arretrati anteriori. Sugli importi così determinati decorrono, dalla maturazione di ciascun rateo, gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Un ex dipendente della Polizia penitenziaria, in quiescenza dal 1° gennaio 2018, ha contestato la determinazione del trattamento pensionistico in godimento, lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla riliquidazione in base alla percentuale prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato aveva maturato un’anzianità compresa tra quindici e venti anni, ma inferiore ai diciotto anni di contribuzione.

Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha respinto il ricorso, sul rilievo che il ricorrente appartenesse a un’istituzione ad ordinamento civile e non militare. Il pensionato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 citato in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. e all’art. 19 della legge n. 183/2010: la smilitarizzazione del Corpo, disposta con legge n. 395/1990, non avrebbe potuto incidere retroattivamente sullo status pensionistico, né giustificare una disparità di trattamento rispetto alle forze di polizia ad ordinamento militare. L’INPS ha chiesto il rigetto e, in via gradata, l’applicazione della sola aliquota del 2,44% dal 1° gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello muove dalle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, che hanno riletto l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 come norma speciale dettata per il solo personale militare, individuando nel coefficiente del 2,44% annuo l’unico compatibile con il quadro legislativo vigente.

Il Collegio rileva che la questione riguarda un ex appartenente alla Polizia penitenziaria, istituzione pacificamente non rientrante tra quelle ad ordinamento militare. La legge n. 234/2021 ha però introdotto una specifica e testuale estensione del beneficio anche in favore delle organizzazioni di polizia ad ordinamento civile, richiamando la specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.

Il nodo interpretativo attiene all’efficacia temporale della novella. La Sezione conferma l’indirizzo secondo cui i beneficiari comprendono anche i soggetti già in quiescenza al 31 dicembre 2021, ma il diritto alla riliquidazione è riconosciuto solo dai ratei maturati dopo l’entrata in vigore, non trattandosi di norma di interpretazione autentica e dunque priva di effetto retroattivo.

Tale impostazione trova avallo nella Corte costituzionale n. 33 del 1° marzo 2023, che ha ritenuto l’applicazione non retroattiva e ha precisato che la riliquidazione opera solo dal rateo di gennaio 2022, nonché nell’ordinanza n. 36 dell’8 marzo 2023, che ha disposto la restituzione degli atti in ragione del mutato quadro normativo.

Ne segue il parziale accoglimento del gravame: riconosciuto il diritto all’applicazione, sulla quota retributiva, del coefficiente del 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati anteriori, con interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono compensate per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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