Cessata materia del contendere e legittimazione passiva INPS nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 279 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dagli ex appartenenti alla Polizia di Stato per la riliquidazione del trattamento pensionistico, la legittimazione passiva spetta all’INPS, cui l’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995 attribuisce la competenza all’emissione dei provvedimenti di definizione delle pratiche pensionistiche per il personale cessato dal servizio dal mese di ottobre 2005, e non al Ministero dell’Interno. La sopravvenuta adozione dei provvedimenti di riliquidazione da parte dell’Istituto rende cessata la materia del contendere, con declaratoria di estinzione del giudizio. L’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alle Forze di polizia ad ordinamento civile trova disciplina nell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che fissa l’aliquota del 2,44% e ne decorre l’efficacia dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per il periodo anteriore. La rinuncia agli atti accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente che l’ha proposta. Le spese possono essere compensate quando i ritardi dell’Amministrazione nella trasmissione dei modelli P04 e la sopravvenienza normativa nel corso del giudizio abbiano inciso sull’andamento della lite.

Il Fatto

Quattro ex militari della Polizia di Stato in servizio presso la Prefettura di Roma, titolari di pensioni liquidate con il sistema misto, hanno convenuto in giudizio INPS, Ministero dell’Interno e Prefettura chiedendo la riliquidazione dei rispettivi trattamenti. La domanda principale riguardava l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sull’anzianità maturata al 31.12.1995, in luogo di quella del 44% applicata al personale civile. Due ricorrenti chiedevano inoltre la rideterminazione della base pensionabile in ragione degli aumenti stipendiali del d.P.R. n. 39/2018 per il triennio 2016-2018; un solo ricorrente aveva richiesto la pensione privilegiata e gli scatti per invalidità di servizio.

Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha rinunciato agli atti, con accettazione dell’Amministrazione. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’INPS ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere per essere intervenuta la legge n. 234/2021 e per avere l’Istituto adottato d’ufficio i provvedimenti di riliquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico prende anzitutto atto della rinuncia agli atti notificata da uno dei ricorrenti e accettata dalle controparti, dichiarando l’estinzione del giudizio nei suoi confronti. Passa poi all’esame dell’eccezione sollevata dal Ministero dell’Interno.

Sul punto la sentenza richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995, integrato dalla circolare INPDAP n. 67 del 16.12.2004: per il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio dal mese di ottobre 2005, la competenza all’emissione dei provvedimenti pensionistici è attribuita alle Sedi INPS (già INPDAP). Poiché i ricorrenti sono cessati dal servizio negli anni dal 2012 al 2014, la Corte afferma la legittimazione passiva dell’INPS, tenuto all’adozione del provvedimento finale e al pagamento degli emolumenti, e accoglie l’eccezione con estromissione del Ministero dell’Interno e della Prefettura.

Nel merito, la Corte rileva che il capo relativo all’art. 54 del T.U. è stato positivamente soddisfatto in forza della legge n. 234/2021, intervenuta nel corso del giudizio, che ha esteso l’applicazione dell’aliquota del 2,44% al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. L’Istituto ha adottato le circolari applicative e proceduto d’ufficio alle riliquidazioni, tenendo conto anche delle indicazioni della sentenza Sez. I n. 45 del 2022.

Il capo relativo agli incrementi stipendiali del d.P.R. n. 39/2018 è stato accolto con liquidazione degli emolumenti maturati sul trattamento di pensione. Quanto alla pensione privilegiata e agli scatti per invalidità di servizio, l’INPS ha prodotto la determinazione di concessione e la riliquidazione, cosicché la Corte dichiara la cessata materia del contendere. La sentenza dà atto delle singole determine prodotte dall’Istituto per ciascuna posizione.

Sulle spese, il Giudice ritiene di doverle compensare in parte, considerati i ritardi nell’invio dei modelli P04 da parte dell’Amministrazione all’INPS e il riconoscimento del diritto per effetto della legge n. 234/2021 intervenuta nel corso del giudizio. Nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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