Consegnatario di azioni è chi ha la disponibilità giuridica dei titoli (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 57 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue che il conto reso da un soggetto privo della disponibilità giuridica dei titoli è improcedibile.

Il Fatto

La questione giunge alla Sezione giurisdizionale di Bolzano nell’ambito del giudizio sul conto giudiziale, per l’esercizio 2021, del consegnatario di azioni di una società partecipata. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che, secondo un orientamento giurisprudenziale più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, poiché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e, quindi, non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il nodo giuridico è l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto.

La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è da individuare non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nel caso del Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge, dunque, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Di conseguenza, il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto persiste, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della disponibilità giuridica dei titoli, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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