Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 194 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento con applicazione dell’aliquota fissa prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta riliquidazione della prestazione da parte dell’ente previdenziale, nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice contabile dichiara conseguentemente l’estinzione del giudizio, non residuando alcun interesse del ricorrente alla decisione. La compensazione delle spese di lite risponde alla natura satisfattiva dell’attività medio tempore svolta dall’istituto, che ha adeguato il trattamento alla pretesa dedotta in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 02.08.2018, titolare di pensione diretta di anzianità liquidata con il sistema misto, conveniva in giudizio l’INPS chiedendo il ricalcolo del trattamento mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44%.

L’istituto si costituiva rappresentando di aver già rideterminato la pensione in conformità a precedenti pronunce, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% e liquidazione degli arretrati sulla rata di febbraio 2022; concludeva per la cessata materia del contendere e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale. Parte attrice, con successiva memoria, preso atto della riliquidazione intervenuta, chiedeva l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che la questione dedotta con l’atto introduttivo concerneva l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sulla prestazione pensionistica del ricorrente. Nelle more del giudizio, quella stessa prestazione è stata riliquidata dall’ente previdenziale.

La Corte muove dalla considerazione che l’oggetto del giudizio è venuto meno per effetto dell’attività satisfattiva compiuta dall’istituto. Non residua, pertanto, alcun interesse alla pronuncia nel merito, poiché la pretesa azionata è stata integralmente recepita dall’amministrazione previdenziale.

Da tale rilievo discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice non si sofferma sull’eccezione di prescrizione, né esamina nel merito l’aliquota applicabile: la definizione del giudizio avviene su un piano esclusivamente processuale, una volta constatata la sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione, in coerenza con la natura della definizione e con l’avvenuto adeguamento della prestazione. Nulla è statuito per le spese di giudizio. Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del giudizio e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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