Controlli interni enti locali in crisi finanziaria e sanzione art 148 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 293 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 TUEL, verificano annualmente il funzionamento dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il giudizio di parziale adeguatezza del sistema dei controlli, non accompagnato da un’immediata irrogazione della sanzione pecuniaria, integra una diffida rivolta all’ente: in caso di inerzia si configura il rischio della fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL. La circostanza che l’ente versi in dissesto finanziario e in stato di commissariamento non esonera dall’obbligo di garantire un sistema di controlli conforme al regolamento comunale.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, in adempimento dell’art. 148 TUEL. Nel 2022 il referto è stato inviato in data 09.05.2024; nel 2023 in data 26.09.2024, entrambi secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR).
Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità su tutte le tipologie di controllo. La Sezione ha quindi convocato l’ente in adunanza per pronunciarsi in ordine alle osservazioni formulate dal magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo dell’art. 148 TUEL, modificato dal d.l. n. 174/2012 e dal d.l. n. 91/2014. Il comma 1 assegna alle sezioni regionali la verifica del funzionamento dei controlli interni; il comma 4 prevede, in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti, la condanna degli amministratori responsabili a una sanzione pecuniaria da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda.
Il controllo strategico non è stato esercitato in conformità al regolamento dell’ente, essendo integrato nel controllo di gestione; il controllo sulla qualità dei servizi è ancora “in fase di avvio”. Il rapporto tra report programmati e prodotti è solo parzialmente soddisfacente in entrambi gli esercizi. La Sezione rileva gravi carenze di personale, con livelli di F.T.E. oscillanti tra lo 0,12 e lo 0,08 per cento, criticità già segnalata nel biennio 2020-2021.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente non ha previsto forme di vigilanza sugli agenti contabili; particolarmente grave è l’assenza di irregolarità sanate a fronte di 107 irregolarità rilevate nel 2022 e 202 e nel 2023. Il controllo di gestione non ha elaborato indicatori di efficacia ed efficienza e non riesce a influenzare la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo sugli equilibri finanziari sconta l’indisponibilità di linee di indirizzo del responsabile finanziario e un’insufficienza di report. Il controllo sugli organismi partecipati difetta di struttura dedicata e di rapporti con il TUSP.
In materia di PNRR, pur registrandosi progressi, mancano controlli sulle procedure di gara, il sistema informativo non alimenta ReGiS e non sono garantiti strumenti di coordinamento tra uffici. La Sezione conclude che il sistema appare solo parzialmente adeguato, con concreto rischio, in caso di inerzia, di configurare la fattispecie sanzionatoria e riserva al prossimo ciclo di controlli la verifica del superamento delle criticità.
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Nota della Redazione
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