Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo la sentenza della Consulta sulla rivalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 194 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio disposta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione di legittimità costituzionale rilevante per il decidere cessa per effetto della pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento decorre il termine perentorio di tre mesi per la presentazione dell’istanza di prosecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c.. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva chiesto alla Corte dei conti di accertare il diritto a percepire la pensione negli importi risultanti dall’applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. 197/2022, per violazione degli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 Cost.
Costituitosi l’INPS, con memoria del dicembre 2024 aveva sollevato questioni pregiudiziali e preliminari, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. All’udienza del 10 dicembre 2024, il giudice aveva disposto la sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla medesima questione, sollevata da altre sezioni giurisdizionali, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione per la riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha accertato che le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel giudizio erano state vagliate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 19/2025 e n. 167/2025, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente il 19 febbraio 2025 e il 19 novembre 2025. Con la pubblicazione della prima pronuncia era pertanto cessata la causa di sospensione del giudizio.
Poiché, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c., dopo la cessazione della sospensione le parti avrebbero dovuto presentare istanza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi, e nessuna istanza era stata depositata, il giudice ha rilevato la condizione di estinzione del processo.
All’odierna udienza, alla quale il difensore del ricorrente non era comparso, l’INPS ha chiesto che fosse pronunciata l’estinzione del giudizio. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese, il giudice ha disposto che rimanessero a carico delle parti che le avevano sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., tenuto conto della complessità e novità delle questioni coinvolte. La pronuncia assume rilievo per la puntuale applicazione delle regole processuali sulla riassunzione del giudizio sospeso, a seguito della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
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Nota della Redazione
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