Inammissibile il parere sulla manutenzione della viabilità tra comuni (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 262 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti può essere esercitata solo entro i rigorosi limiti dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, intesa in termini strettamente tecnici, e presentare i caratteri della generalità e dell’astrattezza, non potendo implicare valutazioni su comportamenti amministrativi o su fatti già compiuti. È inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta che investa una clausola contrattuale di una futura convenzione, in assenza di una questione giuridica di carattere generale, e che esponga la Corte al rischio di interferenza con altre autorità giurisdizionali. La carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, che devono sussistere contestualmente, preclude l’esame del merito.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la correttezza dell’obbligo, per un Comune, di contribuire alla manutenzione della viabilità di un altro Comune, in assenza di un riscontro concreto dell’aumento del traffico veicolare.

La questione nasceva dall’esigenza di ripartire i costi futuri di deterioramento e manutenzione della viabilità. Il Comune ospitante l’impianto di raccolta differenziata chiedeva l’inserimento, nella convenzione tra i comuni partecipanti, di una clausola che prevedeva l’erogazione di un contributo annuo agli altri comuni per le opere di manutenzione della viabilità di accesso.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via pregiudiziale i requisiti di ammissibilità, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Quanto al primo, la legittimazione è stata riconosciuta: l’istanza proveniva da un Comune, ente indicato dalla norma, ed era sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, Tuel.

Il Collegio ha precisato che la mancata trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali non pregiudica di per sé l’ammissibilità soggettiva. Ha però sottolineato che il percorso ordinario previsto dalla norma, in Veneto disciplinato dalla l.r. 25 settembre 2017, n. 31, risponde ai principi di economicità ed efficienza e consente una valutazione preventiva dell’ammissibilità.

Sul piano oggettivo, la richiesta è risultata inammissibile sotto più aspetti. Il quesito non è riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come enucleata dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite. Queste ultime hanno chiarito che la nozione va intesa in termini strettamente tecnici e non può essere ampliata fino a ricomprendere qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari.

Difettano inoltre i caratteri della generalità e dell’astrattezza. Il Comune ha chiesto un giudizio di valore su una clausola contrattuale, in presenza non di una questione giuridica generale ma di una valutazione divergente di un’altra amministrazione comunale su un atto squisitamente gestionale. Osta infine alla cognizione nel merito la possibilità che altre autorità giurisdizionali, segnatamente quella civile, siano chiamate a dirimere le controversie insorgenti dalla futura convenzione.

Poiché il quesito è totalmente estraneo alla materia della contabilità pubblica, la Sezione lo ha dichiarato non ammissibile sotto il profilo oggettivo, con assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità. Ha pertanto disposto la trasmissione del parere al Comune richiedente e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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